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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12700/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'accredito di 114 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2003. La domanda era stata rigettata in primo grado e poi respinta in appello, con conferma della decisione del Tribunale, sul presupposto che, una volta cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito di controllo dell'ente previdenziale, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato oneroso per il numero minimo di giornate richiesto. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. n. 241/1990, sostenendo che anche in materia di disoccupazione agricola dovesse applicarsi l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'insufficienza della motivazione della cancellazione; 3) violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, L. n. 311/2004, per avere l'ente esercitato l'autotutela oltre il termine ragionevole di tre anni; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse all'ente provare le ragioni del disconoscimento e che la Corte territoriale avesse dato rilievo decisivo a contestazioni generiche contenute nel provvedimento di cancellazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure. Ha affermato che, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da obbligazioni pubbliche ex lege, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva e gli atti dell'ente previdenziale sono sottratti all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. n. 241/1990; inoltre, la disciplina dell'autotutela amministrativa invocata dal ricorrente non è pertinente a questo tipo di rapporto. Quanto al riparto dell'onere probatorio, la Corte ha ribadito che l'iscrizione negli elenchi agricoli ha sola funzione di agevolazione probatoria, ma tale effetto viene meno quando l'INPS disconosca l'esistenza del rapporto ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. n. 375/1993; in tal caso il lavoratore deve provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto posto a fondamento della pretesa previdenziale. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta conforme ai principi di diritto consolidati. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente come fondamento del preteso obbligo generale di motivazione dell'azione amministrativa, ma la Corte ne ha escluso l'operatività nel caso concreto, valorizzando la natura meramente ricognitiva degli atti previdenziali.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    ritenuto non applicabile agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale, poiché la motivazione è considerata irrilevante rispetto alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    la disciplina dei limiti all'autotutela amministrativa è stata reputata non pertinente alla materia della disoccupazione agricola e alla cancellazione dagli elenchi, in quanto il rapporto è regolato direttamente dalla legge.

  • art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    richiamato dal ricorrente per sostenere il limite temporale dell'autotutela, ma la censura è stata ritenuta infondata per non applicabilità della disciplina al caso.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ribadito che, dopo il disconoscimento dell'INPS, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro grava sul lavoratore.

  • art. 9 D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375

    attribuisce all'ente previdenziale la facoltà di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo a seguito di controllo; il relativo disconoscimento fa venir meno l'agevolazione probatoria dell'iscrizione negli elenchi.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    il regime di esenzione dalle spese processuali è stato considerato ius singulare applicabile solo ai giudizi espressamente previsti, non alle controversie in cui la prestazione previdenziale non è oggetto diretto della domanda.

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    base normativa del motivo concernente l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato implicitamente nella formula del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni previdenziali e assistenziali che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti previsti dall'ordinamento, gli atti dell'ente hanno funzione meramente ricognitiva e non sono soggetti, di regola, all'obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 241/1990.
  • Quando l'ente previdenziale disconosce, a seguito di controllo, l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione negli elenchi perde la sua efficacia di agevolazione probatoria e il lavoratore deve provare in giudizio l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto.
  • In presenza di disconoscimento da parte dell'ente, il giudice deve accertare autonomamente l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro senza essere vincolato dagli atti di iscrizione o di cancellazione.
  • Le regole sull'autotutela amministrativa e sui termini per l'annullamento d'ufficio non sono automaticamente applicabili alle determinazioni dell'ente previdenziale quando esse incidono su rapporti obbligatori regolati direttamente dalla legge.
  • Il regime di esenzione dalle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha natura eccezionale e si applica solo ai giudizi espressamente contemplati, nei quali la prestazione previdenziale o assistenziale sia l'oggetto diretto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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