Cassazione Civile, Ordinanza n. 12705/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'utilizzo, da parte di un ente pubblico poi incorporato/succeduto dall'INPS, di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'impiego di una lavoratrice addetta a mansioni amministrative. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione stipulato il 7 gennaio 2009; la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità della somministrazione per genericità della causale, escludendo però la conversione del rapporto con la pubblica amministrazione e riconoscendo alla lavoratrice un risarcimento pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ritenendo applicabile il criterio risarcitorio elaborato dalla giurisprudenza in tema di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo contesta l'illegittimità dei contratti di fornitura di lavoro somministrato, deducendo che la delibera interna avrebbe già indicato le ragioni giustificative e che la Corte d'appello avrebbe in sostanza riesaminato il merito e travisato gli elementi fattuali; con il secondo contesta il riconoscimento del danno e i criteri di liquidazione, sostenendo che, in assenza di conversione del rapporto per il divieto operante nei confronti della pubblica amministrazione, non sarebbe dovuto alcun risarcimento, e comunque che il danno non poteva essere considerato in re ipsa né liquidato senza prova specifica.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Dichiara inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e della delibera richiamata, operazione non consentita in sede di legittimità. Respinge il secondo motivo ritenendolo infondato: ribadisce che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'abusiva reiterazione o l'illegittima apposizione di ragioni giustificative nei contratti a termine o di somministrazione non consente la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma dà diritto a un risarcimento del danno parametrato ai criteri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, senza onere di prova del pregiudizio nei limiti dell'indennità forfetizzata, salva la prova di danni ulteriori. Conferma quindi la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità risarcitoria di 12 mensilità. Nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276/2003
richiamati come norme sulla somministrazione di lavoro; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché il primo motivo è dichiarato inammissibile per richiesta di rivalutazione del fatto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e dei fatti; la Corte li considera nel contesto di un motivo che mira a una nuova valutazione del merito, quindi inammissibile.
art. 5 d.lgs. n. 368/2001
richiamato dalla Corte d'appello e dal ricorso; la Cassazione non lo pone a fondamento della decisione, limitandosi a confermare la soluzione risarcitoria nel pubblico impiego.
art. 86 d.lgs. n. 276/2003
invocato dal ricorrente per escludere conversione e risarcimento; la Corte ribadisce invece che il divieto di conversione non elimina il diritto al ristoro del danno nei limiti dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 32 L. n. 183/2010.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, ma consente il risarcimento del danno da abusiva precarizzazione.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
costituisce il parametro della misura risarcitoria forfetizzata, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, applicabile anche come danno presunto nel pubblico impiego e nei contratti a termine nulli per difetto di causale.
art. 8 L. n. 604/1966
richiamato come criterio di quantificazione dell'indennità tra minimo e massimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la nullità o illegittimità del ricorso al lavoro a termine o alla somministrazione per difetto di ragioni giustificative non comporta conversione automatica del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, se una norma settoriale la esclude; resta tuttavia dovuto un ristoro risarcitorio.
- Il danno da abusiva precarizzazione nel pubblico impiego può essere liquidato in via presuntiva e forfetaria secondo il parametro dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, senza necessità di una prova specifica del pregiudizio nei limiti dell'indennità standard, ferma la prova di eventuali danni ulteriori.
- Quando il motivo di ricorso mira, sotto l'apparenza di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici, esso è inammissibile in cassazione.
- La causale dei contratti di somministrazione deve essere specifica e controllabile; una causale generica o assente impedisce il controllo giudiziale sulla legittimità del ricorso allo strumento flessibile.
- L'esonero dall'onere probatorio riguarda l'an e la quantificazione dell'indennità forfetizzata nei limiti di legge, ma non preclude al lavoratore di provare e ottenere il ristoro di pregiudizi diversi e ulteriori rispetto alla mera perdita della stabilità del rapporto.
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