Cassazione Civile, Ordinanza n. 12694/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda gli ultimi due contratti a tempo determinato stipulati tra una società aerea e una lavoratrice, uno del 30 maggio 2010 e uno dell'1 giugno 2011. La Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado, accertando la nullità del termine apposto a tali contratti, dichiarando la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo indeterminato dal 30 maggio 2010 e condannando la società alla riammissione della lavoratrice nelle medesime mansioni e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il criterio del full time equivalent invece del criterio "per teste" e che avesse male interpretato il parametro dell'organico rilevante ai fini della clausola di contingentamento del 15%; 2) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse esercitato i poteri istruttori ufficiosi e non avesse nominato un consulente tecnico d'ufficio per verificare i dati aziendali; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per non avere la Corte verificato se, alla data di stipulazione del contratto della lavoratrice, fosse già stato superato il limite percentuale di assunzioni a termine. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la prova del rispetto della clausola di contingentamento grava integralmente sul datore di lavoro e secondo cui il raffronto va compiuto con l'organico complessivo riferito ai servizi indicati dalla norma, con dati omogenei e con riguardo all'organico a tempo indeterminato esistente al 1 gennaio dell'anno di riferimento. Ha ritenuto che la censura sul momento della verifica fosse solo astrattamente fondata ma non cogliesse la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione e delle deposizioni testimoniali, che la società non aveva provato il rispetto del limite di contingentamento al momento della stipulazione dei contratti. Ha inoltre affermato che il mancato esercizio dei poteri istruttori ex artt. 421 e 437 c.p.c. non è sindacabile in cassazione salvo illogicità della motivazione, non ravvisata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità del termine apposto agli ultimi due contratti a termine, la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dal 30 maggio 2010, il ripristino del rapporto con le medesime mansioni e livello e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria e delle spese dei gradi di merito. In sede di legittimità ha reputato non fondati o inammissibili i motivi di ricorso, valorizzando la corretta ripartizione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro e l'insindacabilità, nei limiti del giudizio di cassazione, dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001
La clausola di contingentamento consente assunzioni a termine, in deroga alla necessità di specifica causale, solo entro il limite massimo del 15% dell'organico complessivo a tempo indeterminato riferito ai servizi indicati dalla norma; la prova del rispetto del limite incombe integralmente sul datore di lavoro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non sono sindacabili in cassazione se il loro mancato esercizio non si traduce in un vizio di illogicità della motivazione.
Come per l'art. 421 c.p.c., il mancato esercizio dei poteri istruttori in appello non integra di per sé vizio deducibile in cassazione, salvo illogicità della decisione.
L'onere di provare il rispetto della percentuale di contingentamento grava sul datore di lavoro che appone il termine al contratto.
art. 12 disp. gen.
L'interpretazione del dato normativo deve essere effettuata secondo il criterio letterale e sistematico, valorizzando il riferimento all'intero complesso dei servizi indicati dalla disposizione.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la parte soccombente deve versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei contratti a termine soggetti a clausola di contingentamento, il rispetto del limite numerico previsto dalla legge costituisce un fatto costitutivo della legittimità del termine e deve essere provato integralmente dal datore di lavoro.
- Ai fini del calcolo della percentuale massima consentita, i dati comparati devono essere omogenei e il raffronto va svolto con riferimento all'organico a tempo indeterminato pertinente al servizio disciplinato dalla norma, non con criteri che alterino la base di calcolo.
- La verifica del superamento o meno del limite di contingentamento deve essere effettuata in relazione al momento di stipulazione del contratto a termine; tuttavia, se il giudice di merito accerta in fatto, sulla base delle prove raccolte, che il limite non è stato dimostrato come rispettato, tale accertamento è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione.
- Il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non è di per sé motivo di cassazione, salvo che si traduca in un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata.
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