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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12699/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un cambio di appalto nel settore multiservizi. Un lavoratore, già dipendente della precedente appaltatrice per molti anni e inquadrato nel 4° livello del CCNL Multiservizi con mansioni di portineria, era stato collocato in CIGS e risultava inserito nell'elenco dei dipendenti da assorbire trasmesso dalla precedente società alla nuova appaltatrice, che aveva assunto l'impegno a rilevare il personale indicato. La nuova appaltatrice, però, aveva rifiutato di assumerlo. Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che, in base all'art. 4 del CCNL Multiservizi, sussistesse l'obbligo di assunzione e avevano condannato la società al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo a un preteso vizio di ultra petizione, sostenendo che il Tribunale avrebbe condannato al risarcimento mentre la domanda introduttiva sarebbe stata solo retributiva; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, contestando che il danno da mancata assunzione dovesse essere commisurato alle retribuzioni percepite presso la precedente appaltatrice e non al minimo retributivo del CCNL per le mansioni di pulizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha osservato che dalla domanda introduttiva emergeva, oltre alla richiesta di pagamento delle retribuzioni, anche la domanda di risarcimento danni; inoltre, il motivo di appello non censurava in modo specifico i criteri interpretativi usati per qualificare la domanda, sicché la Corte territoriale aveva implicitamente respinto la doglianza. Sul secondo, la Corte ha rilevato che la censura non colpiva in modo specifico alcuni passaggi decisivi della sentenza d'appello, tra cui la liquidazione equitativa del danno e la genericità della contestazione sul quantum; ha poi richiamato un precedente di legittimità secondo cui, nel cambio appalto rientrante nell'art. 4 CCNL Multiservizi, il rifiuto di assumere il lavoratore integra inadempimento contrattuale con diritto al risarcimento integrale del danno, comprensivo di danno emergente e lucro cessante, quantificabile almeno nelle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito per tutto il periodo dell'inadempimento, salvo prova di fatti limitativi della responsabilità da parte del datore inadempiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. 183/2010

    La Corte d'appello aveva escluso che l'azione fosse soggetta a decadenza; la Cassazione non ha ritenuto censurata utilmente tale statuizione.

  • art. 4 CCNL del 31.5.2011 per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi

    Nel cambio appalto, il lavoratore inserito nell'elenco dei dipendenti da assorbire e in possesso dell'anzianità richiesta ha diritto all'assunzione alle condizioni previste dal contratto collettivo; il rifiuto illegittimo integra inadempimento contrattuale.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento da inadempimento deve comprendere danno emergente e lucro cessante, quindi almeno le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se assunto.

  • art. 1227 c.c.

    Eventuali fatti riduttivi o limitativi del danno devono essere provati dal datore di lavoro inadempiente.

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o di ultrapetizione non è fondata quando il motivo di appello risulti implicitamente respinto perché incompatibile con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
  • Chi deduce che la domanda sia stata mal qualificata deve censurare specificamente i criteri interpretativi applicati al contenuto dell'atto introduttivo; una contestazione generica non è sufficiente a scardinare la qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito.
  • Nel cambio di appalto disciplinato dal contratto collettivo, il rifiuto del nuovo appaltatore di assumere il lavoratore avente diritto all'assorbimento configura responsabilità contrattuale, non precontrattuale.
  • Il danno da mancata assunzione va risarcito in modo integrale ex art. 1223 c.c. e si commisura almeno alle retribuzioni perdute per l'intero periodo dell'inadempimento, salvo prova di fatti idonei a ridurre o escludere la responsabilità del datore inadempiente.
  • In tema di ricorso per cassazione, la censura sul quantum deve colpire tutti i passaggi decisivi della decisione di merito; se restano intatte rationes autonome come la liquidazione equitativa o la genericità della contestazione, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoAppalto e somministrazioneImpugnazioniInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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