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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12695/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa dalla cassa previdenziale dei geometri per il pagamento della contribuzione minima riferita all'anno 2013. Il professionista aveva proposto opposizione sostenendo di non aver svolto, in quell'anno, attività professionale di geometra, ma solo un'attività meramente materiale e gratuita consistente nel deposito telematico di pratiche predisposte da altri geometri; aveva inoltre dedotto la propria posizione di lavoratore dipendente privato e di assicurato presso l'INPS. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione, ritenendo non dovuta alcuna contribuzione minima e affermando anche l'illegittimità della previsione statutaria di iscrizione obbligatoria alla cassa per i soli iscritti all'albo. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano iscrizione e contribuzione minima, sostenendo che tale contribuzione è dovuta per solidarietà endocategoriale anche in assenza di reddito; con il secondo ha contestato l'affermazione di illegittimità dell'art. 5 dello statuto della cassa, rivendicando la legittimità dell'obbligo di iscrizione per chi eserciti la libera professione di geometra, anche in modo occasionale o saltuario. La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi: ha ribadito che l'iscrizione alla cassa non è automatica per tutti gli iscritti all'albo, ma richiede comunque lo svolgimento, anche occasionale e non continuativo, di attività professionale riconducibile a quella del geometra; ha poi rilevato che nel caso concreto era stato accertato in fatto, con valutazione non censurata, che il professionista nel 2013 non aveva svolto alcuna attività professionale di geometra. Da ciò ha tratto la conseguenza che non era dovuta l'iscrizione alla cassa; tuttavia ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso integralmente anche la contribuzione minima, poiché questa resta dovuta, sia per gli iscritti alla cassa sia per gli iscritti all'albo non iscritti alla cassa, secondo la disciplina legale richiamata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha ritenuto corretto il principio per cui l'iscrizione alla cassa richiede l'effettivo svolgimento, anche solo saltuario, della libera professione di geometra, e ha rilevato che nel caso concreto tale attività mancava. Tuttavia ha affermato che la mancanza di iscrizione alla cassa non elimina l'obbligo di versare la contribuzione minima dovuta dagli iscritti all'albo non iscritti alla cassa; pertanto la decisione di merito, che aveva escluso integralmente la contribuzione, è stata cassata per violazione della disciplina applicabile, con rinvio per il riesame della pretesa contributiva alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 37 del 1963

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che disciplinano l'assetto previdenziale della categoria, ma senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • artt. 10 e 22 l. n. 773 del 1982

    L'art. 10 è letto come base della contribuzione minima dovuta sia dagli iscritti alla cassa sia dagli iscritti all'albo non iscritti alla cassa; l'art. 22 è richiamato per sostenere la facoltatività dell'iscrizione in presenza di una diversa posizione previdenziale, ma la Corte chiarisce che tale profilo non elimina la contribuzione minima ove sussistano i presupposti di legge.

  • artt. 1, commi 32 e 33, l. n. 537 del 1993

    Norme richiamate a sostegno della disciplina della contribuzione e dell'assetto previdenziale della categoria.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Richiamato quale fonte del riordino delle casse previdenziali privatizzate.

  • art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995

    Richiamato nell'ambito della disciplina previdenziale generale invocata dalla ricorrente.

  • d.lgs. n. 103 del 1996

    Richiamato quale normativa sul sistema previdenziale delle casse e degli enti professionali.

  • art. 2 d.lgs. n. 30 del 1996

    Richiamato dalla ricorrente senza una specifica elaborazione autonoma nella motivazione.

  • art. 5 Statuto della Cassa

    "Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione"

    La Corte lo ritiene legittimo e lo interpreta nel senso che l'iscrizione è obbligatoria solo per chi svolga effettivamente la libera professione di geometra, anche in modo saltuario o occasionale, non per la mera iscrizione all'albo in sé.

  • art. 10 l. n. 773 del 1982

    La Corte afferma che la contribuzione minima è dovuta anche dagli iscritti all'albo non iscritti alla cassa, sicché non può essere esclusa integralmente per il solo difetto di iscrizione alla cassa.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla cassa professionale non deriva automaticamente dalla sola iscrizione all'albo, ma presuppone comunque lo svolgimento di un'attività professionale riconducibile alla categoria, anche se svolta in forma occasionale, saltuario o non continuativa.
  • La mancanza di reddito non esclude, di per sé, l'obbligo contributivo minimo, quando la disciplina di categoria preveda la contribuzione in funzione solidaristica.
  • La contribuzione minima prevista per la categoria può essere dovuta anche da soggetti iscritti all'albo ma non iscritti alla cassa, secondo la disciplina legale richiamata; pertanto il difetto di iscrizione non comporta automaticamente esenzione totale dal versamento.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di attività professionale, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non specificamente censurato nei limiti del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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