Cassazione Civile, Ordinanza n. 17117/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP e IVA nei confronti di una società in accomandita semplice, per maggiori ricavi determinati mediante studi di settore, e distinti avvisi IRPEF nei confronti dei due soci per i redditi loro imputati per trasparenza. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva accolto solo in parte riducendo equitativamente i ricavi accertati del 50%, mentre la CTR aveva rigettato gli appelli. In cassazione venivano proposti sei motivi: 1) erronea dichiarazione di inammissibilità, per novità, dell'eccezione di inesistenza/nullità della rettifica perché notificata a società già estinta; 2) violazione delle norme sulla successione nelle obbligazioni sociali e sulla cancellazione della società, assumendo la nullità della pretesa verso la società estinta e, di riflesso, degli avvisi ai soci; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione del contraddittorio endoprocedimentale; 4) violazione del diritto di difesa e dello statuto del contribuente per mancata valida attivazione del contraddittorio preventivo, essendo l'invito stato spedito a società non più esistente; 5) omessa pronuncia su un motivo d'appello relativo alla violazione della disciplina sugli studi di settore; 6) motivazione apparente sulla quantificazione dei ricavi, per non avere considerato le circostanze di fatto che giustificavano lo scostamento dagli standards. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha accolto il quarto, assorbendo il quinto e il sesto, affermando che la spedizione dell'invito al contraddittorio a una società già estinta non integra valida attivazione del contraddittorio obbligatorio previsto per gli accertamenti standardizzati e che tale omissione non è sanabile dalla mera difesa in giudizio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari dei contribuenti, compensando le spese dei gradi di merito e ponendo quelle del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi originari dei contribuenti. Ha ritenuto validi i principi sulla notifica dell'atto ai soci dopo l'estinzione della società e sulla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali, ma ha accolto il motivo relativo al difetto di contraddittorio preventivo negli accertamenti basati sugli studi di settore, rilevando che l'invito spedito a una società già estinta non vale come attivazione del contraddittorio obbligatorio e che la successiva difesa giudiziale non sana l'omissione. Per effetto dell'accoglimento di tale motivo sono rimasti assorbiti i motivi sulle ulteriori censure di merito e di motivazione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per sostenere che la questione sulla nullità della notifica fosse rilevabile d'ufficio e non nuova.
art. 2495, secondo comma, c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estensione degli effetti dell'estinzione della società e la successione delle obbligazioni ai soci.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa rispetto al contraddittorio procedimentale.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
richiamato per affermare il principio di collaborazione e buona fede e l'esigenza di un corretto contraddittorio.
invocato per denunciare l'omessa pronuncia su un motivo d'appello.
art. 10, comma 5, l. n. 146 del 1998
richiamato nel motivo di appello asseritamente non esaminato.
richiamato dalla Corte per delimitare la nullità per motivazione mancante o apparente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza o apparenza determina nullità.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
utilizzato in via analogica per sostenere la validità della notifica ai successori dopo l'estinzione del soggetto originario.
"tassazione per trasparenza"
richiamato come regola generale di imputazione ai soci dei redditi della società di persone.
art. 10, comma 3-bis, l. n. 146 del 1998
"l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire"
interpretato come previsione del contraddittorio preventivo obbligatorio negli accertamenti basati sugli studi di settore.
"L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire"
richiamato per descrivere il contenuto e la funzione dell'invito al contraddittorio/accertamento con adesione.
usato per giustificare l'imputazione ai soci dei redditi societari in regime di trasparenza.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati sugli studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è obbligatorio e costituisce elemento essenziale del procedimento: lo scostamento dagli standards, da solo, non basta a sorreggere la pretesa impositiva.
- L'invito al contraddittorio deve essere validamente rivolto al soggetto passivo effettivamente esistente; la mera spedizione dell'invito a una società già estinta non integra valida attivazione del contraddittorio obbligatorio.
- La mancata risposta all'invito amministrativo non impedisce al contribuente di difendersi in giudizio, ma non sana l'omissione del contraddittorio quando esso sia prescritto come condizione di validità dell'accertamento.
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non estingue, ai fini tributari, la pretesa riferibile alle obbligazioni sociali già sorte: l'atto può produrre effetti nei confronti dei soci successori secondo il regime della responsabilità sociale.
- In caso di accertamento societario invalidamente notificato o nullo per violazione del contraddittorio, la caducazione dell'avviso nei confronti della società si estende anche agli avvisi emessi nei confronti dei soci per trasparenza.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente un mero difetto di completezza o di persuasività della motivazione.
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