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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società privata aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni sanitarie di day surgery rese nei mesi di luglio-dicembre 2008 su richiesta dell'azienda sanitaria e in base a una convenzione tra le parti. L'azienda aveva proposto opposizione sostenendo che, per quel periodo, la struttura era priva di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale, con conseguente assenza di valido titolo convenzionale e copertura legale del pagamento. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibile la domanda subordinata di indebito/ingiustificato arricchimento. In appello, invece, la corte territoriale aveva accolto la domanda ex art. 2041 c.c. e condannato l'azienda al pagamento dell'importo fatturato. In cassazione l'azienda ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 2041 c.c. e della normativa sanitaria di settore, sostenendo che le prestazioni erano state eseguite contra legem, in difetto di autorizzazione e accreditamento, e che tale mancanza rendeva l'arricchimento non indennizzabile, perché imposto e non suscettibile di valutazione economica ai fini dell'azione generale di arricchimento. Ha inoltre richiamato i principi delle Sezioni Unite sull'indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nelle prestazioni sanitarie rese oltre il limite di spesa o in difetto di accreditamento/autorizzazione, l'arricchimento della pubblica amministrazione ha carattere "imposto" e non legittima l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La sentenza della corte d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte, in diversa composizione, affinché riesamini i presupposti della domanda alla luce del principio di diritto indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile quando l'arricchimento della pubblica amministrazione derivi da prestazioni sanitarie non autorizzate o rese oltre i limiti di spesa, perché in tal caso l'arricchimento è considerato imposto e non indennizzabile.

  • art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (TULS)

    Richiamato come norma del sistema autorizzatorio sanitario, rilevante per la liceità dell'attività svolta dalla struttura privata.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    Parte del quadro normativo sul regime dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale norma del sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale norma del sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Attribuisce alle Regioni il compito di stabilire criteri di remunerazione delle strutture che eroghino prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    Prevede che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN siano finanziate entro un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Richiamato per ribadire che il contenimento della spesa sanitaria è principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra struttura sanitaria accreditata e pubblica amministrazione, la comunicazione del limite di spesa o la mancanza di accreditamento/autorizzazione esprime un dissenso della PA rispetto a prestazioni ulteriori, sicché l'eventuale arricchimento non è qualificabile come utile e volontariamente ricevuto ai fini dell'art. 2041 c.c.
  • L'azione generale di arricchimento non può essere utilizzata per remunerare prestazioni sanitarie rese contra legem o fuori dal perimetro autorizzatorio e programmatorio, perché ciò finirebbe per aggirare i vincoli di spesa sanitaria e la programmazione pubblica.
  • Il presupposto dell'arricchimento senza causa non coincide con il mero vantaggio patrimoniale in fatto, ma richiede che l'arricchimento sia giuridicamente rilevante e non imposto dalla situazione normativa o dal comportamento dovuto della PA.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare l'incidenza della carenza di autorizzazione e accreditamento sui presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c., la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • In materia sanitaria, il contenimento della spesa pubblica e i tetti di budget condizionano la remunerabilità delle prestazioni rese dalle strutture private; oltre tali limiti, la pretesa economica non può essere automaticamente ricondotta all'azione di arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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