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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16978/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una casa di cura aveva eseguito prestazioni sanitarie in favore di una ASL maturando un credito di circa 473.000 euro, poi ceduto a una società di factoring. La cessionaria ha chiesto il pagamento degli interessi per il ritardo nel saldo sia alla ASL sia alla Regione, sostenendo: (i) che l'obbligazione della Regione al pagamento delle prestazioni sanitarie era provata dal piano di rientro depositato in giudizio e non contestato; (ii) che la Regione fosse comunque obbligata per legge ai pagamenti verso le case di cura convenzionate; (iii) che l'accordo invocato per il pagamento degli interessi alla ASL fosse opponibile e dovesse essere interpretato nel senso che la rinuncia riguardasse solo crediti anteriori al 1989; (iv) che l'appello fosse stato erroneamente ritenuto non specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. La sentenza d'appello aveva invece confermato il rigetto delle domande, valorizzando la mancata produzione della delibera regionale di approvazione del piano di rientro e la mancata prova della rinuncia alle azioni previste dall'accordo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi relativi alla prova dell'obbligazione regionale mediante il solo piano di rientro e alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha ritenuto fondato il terzo motivo, riqualificandolo come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda fondata direttamente sulla legge; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sull'interpretazione dell'accordo perché non coglieva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ritenuto fondato il quinto motivo sulla specificità dell'appello, osservando che la motivazione della corte territoriale era apparente perché non chiariva quali capi ulteriori fossero stati asseritamente devoluti in modo non specifico. Ne è seguita la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile quando si risolve nel contestare la valutazione di decisività di un documento o nella deduzione di una non contestazione priva di rilievo rispetto al fatto decisivo ritenuto dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La corte territoriale incorre in omessa pronuncia quando richiama una norma invocata dall'appellante ma non si pronuncia sul motivo effettivamente dedotto, fondato su quella disposizione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo può essere scrutinato solo se la parte ricorrente ha assolto l'onere di trascrizione e localizzazione dell'atto o del motivo di appello su cui fonda la censura.

  • art. 342 c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere affermata in modo apodittico o con motivazione apparente; occorre indicare chiaramente quali capi siano stati devoluti senza adeguata censura.

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993

    La Corte rileva che il motivo di ricorso imponeva di esaminare la possibile obbligazione diretta della Regione al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie convenzionate, profilo sul quale la sentenza d'appello non si è pronunciata.

  • d.p.r. n. 1063/1962

    Citado dal ricorrente in relazione all'interpretazione dell'accordo tra Regione e strutture convenzionate, ma la Corte non entra nel merito della disciplina perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Le norme sull'interpretazione contrattuale sono richiamate per contestare la lettura dell'accordo, ma la censura non coglie la ratio della sentenza d'appello e viene dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di prova documentale, la produzione di un documento non equivale alla prova del fatto decisivo se il giudice attribuisce rilevanza a un atto diverso e mancante; la mancata contestazione di un contenuto non supplisce all'assenza della delibera o dell'atto da cui deriva l'obbligazione.
  • La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio o per contestare la ritenuta non decisività di un documento.
  • Se un motivo di appello deduce una domanda o una censura fondata direttamente sulla legge, il giudice di merito deve esaminarla espressamente; la mancata decisione su tale profilo integra omessa pronuncia.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando attribuisce alla sentenza impugnata una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede una motivazione comprensibile e ancorata all'effettivo contenuto degli atti, non essendo sufficiente un rilievo generico o equivoco sui capi impugnati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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