Cassazione Civile, Ordinanza n. 16983/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte di un comune, delle rette per la frequenza di un centro diurno disabili di un utente nel periodo 1 settembre 2013 - 31 dicembre 2014. La struttura gestore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rette; il comune si era opposto, chiedendo anche di chiamare in causa l’azienda sanitaria territoriale per la corretta ripartizione della spesa. In primo grado il tribunale ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda della struttura contro il comune, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda del comune verso l’azienda sanitaria, ritenendo che la lite investisse la legittimità dei limiti di spesa fissati da provvedimenti regionali e quindi la materia della programmazione sanitaria, riservata al giudice amministrativo. Il comune ha impugnato tale decisione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme sulla giurisdizione e degli atti regolatori della ripartizione 30% sociale e 70% sanitaria, sostenendo che la controversia non riguardasse un potere autoritativo ma il rimborso di una quota di retta determinata direttamente dalla legge e dalla disciplina statale; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie tra pubbliche amministrazioni sulla ripartizione dei costi assistenziali tra quota sociale e quota sanitaria, la giurisdizione è del giudice ordinario perché i presupposti dell’obbligazione sono stabiliti direttamente dalla legge e non da provvedimenti amministrativi. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione alla questione di giurisdizione e rinviato al tribunale in diversa composizione per l’esame del merito; il motivo sulle spese è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del comune sul primo motivo, ha cassato la sentenza della corte d’appello nella parte in cui aveva negato la giurisdizione del giudice ordinario, ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario e ha rinviato la causa al Tribunale di Como in diversa composizione perché esamini il merito della domanda. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di cassazione sono state rinviate al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene invocato come norma processuale per censurare la decisione sulla giurisdizione e la regolazione delle spese
art. 133 d.lgs. 104/2010
la Corte esclude che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di servizi pubblici quando la lite riguarda la ripartizione di costi assistenziali tra enti pubblici stabilita direttamente dalla legge
d.P.C.M. 14/02/2001
tabella allegata - area disabili - punto 2
richiamato come fonte della disciplina della ripartizione delle rette per le prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali per disabili
d.P.C.M. 29/11/2001
Allegato 1C, punto 8, lett. b)
richiamato come fonte che prevede la ripartizione della retta complessiva nella misura del 70% a carico della quota sanitaria e del 30% a carico della quota sociale
art. 117 Cost.
richiamato per la competenza statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
art. 33 d.lgs. 80/1998
richiamato per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma la Corte ribadisce che tale attribuzione non opera quando la controversia riguarda l’assetto obbligatorio fissato direttamente dalla legge
Corte cost. n. 204/2004
richiamata per affermare la parziale illegittimità dell’estensione generalizzata della giurisdizione amministrativa ai pubblici servizi, salva la verifica della natura delle situazioni soggettive
art. 374 c.p.c.
consente alla sezione semplice di trattenere la decisione quando la questione di giurisdizione è già stata risolta dalle Sezioni Unite
art. 353 c.p.c.
viene richiamato per disporre la rimessione al primo giudice dopo l’affermazione della giurisdizione ordinaria, norma applicabile ratione temporis
d.lgs. 149/2022
è richiamato solo per indicare l’abrogazione sopravvenuta dell’art. 353 c.p.c., irrilevante nel caso concreto per il regime temporale applicabile
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
la Corte esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente per effetto dell’accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Nelle controversie tra pubbliche amministrazioni sulla ripartizione dei costi assistenziali o socio-sanitari, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la pretesa riguarda il corrispettivo di un’obbligazione i cui presupposti sono stabiliti direttamente dalla legge e non l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione.
- La presenza di provvedimenti amministrativi o di programmazione sanitaria non basta, da sola, a radicare la giurisdizione amministrativa se la lite ha ad oggetto soltanto la corretta imputazione economica di quote di spesa determinate dalla normativa primaria o secondaria.
- Quando una questione di giurisdizione è già stata risolta dalle Sezioni Unite in termini conformi, la sezione semplice può definire il ricorso seguendo tale principio senza necessità di ulteriore rimessione.
- L’accoglimento della censura sulla giurisdizione comporta la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado, se il regime processuale applicabile lo prevede; le questioni sulle spese restano assorbite se dipendenti dalla questione preliminare accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16973/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16976/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16978/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16979/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2024 del 20/06/2024
- ordinanza_civile · 20 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16987/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →