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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16976/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una struttura sanitaria aveva erogato prestazioni in regime di convenzione maturando crediti verso l'azienda sanitaria locale; tali crediti erano stati ceduti in più passaggi a società diverse. Una cessionaria aveva agito in giudizio per il pagamento del credito residuo. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata facendo leva, per un verso, sulla mancata approvazione regionale dei tetti massimi di spesa e, per altro verso, sulla conseguente insussistenza del diritto alla remunerazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il motivo decisivo, accolto dalla Corte, denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c.: si sosteneva che l'eccezione relativa alla mancanza del provvedimento sui tetti di spesa era stata sollevata dalla controparte solo con riferimento a un diverso credito, poi definito in corso di causa, mentre per il credito azionato dalla ricorrente la difesa della sanitaria si fondava invece sull'esistenza di note di credito non considerate. La Corte di merito avrebbe quindi deciso il credito della ricorrente su una questione attinente all'altro rapporto e avrebbe omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che il giudice di appello avesse pronunciato su una questione non pertinente al credito oggetto di giudizio e avesse omesso di esaminare la specifica censura proposta in appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; è censurabile la decisione che fondi il rigetto su una ragione riferita a un diverso credito o che ometta di esaminare lo specifico motivo di appello.

Massime di principio

  • Viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, nel decidere una domanda di pagamento, si fondi su un'eccezione o su una ragione difensiva riferita a un diverso rapporto o a un diverso credito, così pronunciando extra petita.
  • Integra vizio di omessa pronuncia il mancato esame, in appello, di uno specifico motivo con cui sia dedotto che la decisione di primo grado ha confuso i presupposti difensivi di crediti distinti.
  • Quando il motivo accolto attiene al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti se la causa dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio sulla corretta base delle domande e difese effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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