Cassazione Civile, Ordinanza n. 16979/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile aggiudicato all'asta: nel disciplinare richiamato nel contratto la venditrice aveva indicato che il bene era occupato da dipendenti di Poste Italiane e da ospiti esterni in forza di un contratto di gestione con un terzo, e aveva dichiarato che, per la completa liberazione, tale contratto sarebbe stato disdettato entro venti giorni dall'aggiudicazione; nel disciplinare era anche previsto che Poste Italiane avrebbe sistemato altrove i dipendenti entro un anno dal rogito. L'acquirente agiva lamentando di non avere ottenuto la liberazione dell'immobile nei tempi promessi, con conseguente impossibilità di demolire il fabbricato e realizzare un nuovo immobile da collocare sul mercato, e chiedeva contro venditrice e Poste Italiane il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale. Solo in sede di precisazione delle conclusioni, in via alternativa o gradata, chiedeva che fosse riconosciuto un indennizzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. Il tribunale accoglieva solo la domanda ex art. 1381 c.c. nei confronti della venditrice, ma la corte d'appello riformava dichiarando inammissibile come nuova la domanda di indennizzo rispetto all'originaria domanda risarcitoria e rigettando l'appello incidentale dell'acquirente perché riteneva insussistenti i presupposti del risarcimento, essendo stata inviata la disdetta al terzo. Con il ricorso principale la società acquirente denuncia violazione dell'art. 1381 c.c. in relazione all'art. 1453 c.c. e nullità della sentenza per violazione dei principi sull'individuazione della domanda e sulla mutatio libelli, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna domanda nuova, ma solo una diversa qualificazione della medesima pretesa, fondata sempre sulla mancata consegna dell'immobile libero da terzi. La resistente propone ricorso incidentale condizionato per ridurre l'indennizzo liquidato dal primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale e ha confermato la decisione della corte territoriale: la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. è stata correttamente considerata nuova e quindi inammissibile, perché diversa, per causa petendi, dalla domanda originaria di risarcimento del danno da inadempimento della consegna dell'immobile libero. La Corte ha richiamato la natura distinta dell'obbligazione nascente dalla promessa del fatto del terzo: da un lato l'obbligo di facere del promittente, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, e dall'altro l'obbligo di dare l'indennizzo se, nonostante l'attivazione, il terzo non si impegni. Poiché nel caso concreto la domanda originaria era fondata sull'inadempimento dell'obbligo di consegna del bene libero, mentre la domanda ex art. 1381 c.c. presupponeva la diversa promessa di facere verso il terzo e il correlato indennizzo, la modifica è stata qualificata come mutatio libelli. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate e sono stati posti gli oneri da contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1381 c.c.
La promessa del fatto del terzo comporta un'obbligazione di facere del promittente e una distinta obbligazione di corrispondere l'indennizzo se il terzo non aderisce; la domanda di indennizzo ha causa petendi diversa dalla domanda risarcitoria da inadempimento della consegna.
art. 1453 c.c.
È richiamato in relazione alla domanda di risarcimento per inadempimento contrattuale, distinta dalla pretesa indennitaria.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la qualificazione della domanda.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dei principi sull'individuazione della domanda e sulla mutatio libelli.
art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle parti ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di indennizzo fondata sulla promessa del fatto del terzo non è sovrapponibile alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento: le due azioni hanno causa petendi diversa e non sono liberamente fungibili in corso di causa.
- Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il giudice deve verificare la concreta causa petendi e non limitarsi a un confronto astratto tra i rimedi richiesti; se il fatto costitutivo allegato muta, si ha mutatio libelli.
- La promessa del fatto del terzo genera una duplice obbligazione del promittente: attivarsi per ottenere il comportamento del terzo e, in caso di mancato risultato nonostante l'attivazione, corrispondere l'indennizzo pattuito o dovuto ex lege.
- Quando la pretesa originaria è costruita sull'inadempimento di un'obbligazione di consegna o liberazione del bene, la successiva richiesta di indennizzo ex art. 1381 c.c. può essere nuova se si fonda su un diverso titolo genetico e su un diverso contenuto obbligatorio.
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