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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8479/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2002 e 2003 derivanti da redditi esteri non dichiarati, in particolare plusvalenze connesse alla cessione del Calcio Napoli e alla presunta interposizione della società lussemburghese Fesbo Sa. Le censure hanno riguardato: (i) la qualificazione dell'interposizione (fittizia o reale) e l'applicabilità dell'art. 37 DPR 600/1973; (ii) la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973) in relazione alla notitia criminis; (iii) l'effetto del c.d. condono tombale (art. 9, comma 10, legge 289/2002) per il 2002; (iv) l'omessa compilazione del quadro RW e la presunta decadenza dell'Amministrazione; (v) la mancata valutazione da parte della CTR di specifiche questioni personali sollevate da Boldoni (che dichiara di essere stata mera interposta, di non aver percepito i redditi e di aver donato le proprie quote prima della distribuzione degli utili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da Corrado Ferlaino in tutte le parti ammissibili, confermando la correttezza dell'applicazione dell'art. 37 DPR 600/1973 (imputazione dei redditi al reale percettore anche quando risultano intestati a interposti, senza distinzione tra interposizione reale o fittizia) e la legittimità del raddoppio dei termini quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ai sensi del d.lgs. 74/2000. Ha altresì ritenuto inammissibili o infondati altri motivi del ricorso (compreso il rilievo sul condono per 2002 e sulle comunicazioni relative al quadro RW), per carenza di prova o per difetti di specificazione. Il ricorso incidentale di Patrizia Boldoni è stato invece accolto parzialmente: la Cassazione ha constatato che la CTR non aveva pronunciato alcune questioni attinenti esclusivamente alla posizione personale di Boldoni (ossia la presunta mera qualità di interposta, la mancata percezione dei redditi e la donazione delle quote antecedente alla distribuzione degli utili) e ha cassato la decisione limitatamente a tali profili, rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania per nuovo esame su quei punti. Sul piano delle spese, Ferlaino è condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 12.000 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 37 DPR 600/1973

    In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

    La Corte conferma che l'art. 37 si applica sia in caso di interposizione 'fittizia' sia 'reale': è sufficiente dimostrare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente è l'effettivo possessore del reddito attribuito all'interposto; l'eventuale imposizione rimane a carico del reale percettore anche se l'interposto ha soggettivamente assolto l'imposta

  • art. 43 DPR 600/1973 (raddoppio dei termini)

    Il raddoppio dei termini si applica quando sussistono seri indizi che comportano l'obbligo di denuncia penale ai sensi del d.lgs. 74/2000; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario perché operi il raddoppio

  • art. 9, comma 10, legge 289/2002 (condono tombale)

    Il condono può estinguere pretese relative a voci espressamente ricomprese, ma il contribuente deve provare la piena applicabilità al caso concreto; la Corte ha ritenuto la censura mal proposta o inammissibile per carenza di specificazione e prova

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamate in relazione al dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie: la Cassazione ha escluso omessa pronuncia generale ma ha accolto il motivo relativo alla mancata pronuncia su specifiche censure personali presentate dalla ricorrente incidentale

  • artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    Richiamati quali norme sul procedimento di impugnazione e sulla regolarità delle censure; la Corte ha sottolineato l'esigenza che le censure siano tempestive e specifichiate nei gradi di merito

  • art. 4 e 5 D.Lgs. 74/2000

    Norme penali tributarie rilevanti ai fini della valutazione dell'obbligo di denuncia e quindi ai fini del raddoppio dei termini; la Corte si è uniformata alla giurisprudenza secondo cui l'obbligo di denuncia rileva anche se la denuncia non è effettivamente presentata entro i termini

  • art. 2 D.Lgs. 128/2015 e art. 1, comma 132, legge 208/2015 (normativa transitoria)

    Richiamate in relazione all'operatività delle modifiche legislative rispetto ad avvisi già notificati; la Corte ha ribadito il principio di conservazione degli effetti degli avvisi per i periodi anteriori alle modifiche

  • art. 73, comma 5, DPR 917/1986 e artt. 43 e 48 Trattato CE

    Richiamati in punti che attengono al regime di tassazione e ai profili di compatibilità con il diritto comunitario; la Corte non ha ritenuto la disciplina europea impedire l'applicazione dell'art. 37

  • art. 4 comma 4 e art. 6 DL 167/1990

    Norme relative agli obblighi dichiarativi su investimenti esteri e alle comunicazioni preventive; la Corte osserva che la legge non prevede l'invio di una comunicazione preventiva come condizione di validità dell'accertamento, mentre il contribuente deve provare l'adempimento tramite l'intermediario

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato e al c.d. doppio contributo: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contributo aggiuntivo da parte del ricorrente principale

Massime di principio

  • L'art. 37 DPR 600/1973 può essere applicato indifferentemente all'interposizione 'reale' o 'fittizia': ciò che rileva è la prova, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l'effettivo percettore del reddito formalmente intestato a terzi
  • Per il 'raddoppio' dei termini di accertamento opera il criterio della sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ex d.lgs. 74/2000; non è necessaria l'effettiva presentazione della denuncia entro il termine ordinario perché il raddoppio scatti
  • La semplice allegazione astratta non basta: il contribuente che invoca il condono tombale, l'assolvimento degli obblighi tramite intermediario o la mancata percezione dei redditi deve fornire prove documentali specifiche e indicare chiaramente quando e con quali atti ha dedotto tali eccezioni nei gradi di merito
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciare su questioni rilevanti presentate e specifiche relative alla posizione personale di un ricorrente (es. donazioni, reale mancata percezione del reddito), la cassazione può disporre la rinnovazione del giudizio limitatamente a quei profili
  • In presenza di operazioni formalmente estere ma gestite o dirette dall'operatore residente (gestione 'uti dominus'), l'Amministrazione può ricostruire la titolarità economica e imputare il reddito al reale percettore, salvo prova contraria del contribuente

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