Cassazione Civile, Sentenza n. 8455/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello dell'Agenzia confermando l'accertamento notificato il 19 dicembre 2013 relativo a maggiori redditi Irpef per l'anno 2004 e sanzioni per omissione della compilazione del quadro RW (attività finanziarie detenute nella Repubblica di San Marino). Il ricorrente censurava: (i) la legittimità dell'applicazione del 'raddoppio' dei termini di accertamento previsto dall'art.12, commi 2-bis/2-ter d.l. n.78/2009 e l'asserita violazione del divieto di proroga dei termini (l. n.212/2000) e dell'art.6 CEDU; (ii) l'utilizzabilità, nel procedimento tributario, di documenti acquisiti tramite rogatoria sammarinese soggetti a "clausola di specialità" e la presunta illegittimità dell'autorizzazione all'uso ex art.33, comma 3, d.P.R. n.600/1973; (iii) la mancata considerazione, da parte della C.T.R., di elementi di fatto (causale di un versamento di €3.408.000) idonei a superare la presunzione di imponibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) i commi 2-bis e 2-ter dell'art.12 d.l. n.78/2009 hanno natura procedimentale e si applicano secondo il principio "tempus regit actum", perciò il termine raddoppiato è stato correttamente applicato e non costituisce una proroga vietata dall'art.3, comma 3, della l. n.212/2000; la previsione non viola di per sé l'art.6 CEDU sulla ragionevole durata del processo; (ii) la clausola di specialità prevista dalla Convenzione dell'8 novembre 1990 (art.32) limita l'uso dei materiali ai procedimenti penali diversi da quello di origine e non impedisce automaticamente l'utilizzo degli stessi in giudizi civili o tributari: l'accertamento tributario è procedimento amministrativo-contendibile distinto dal processo penale e, salvo violazione di diritti costituzionali fondamentali (es. inviolabilità della libertà personale o del domicilio), non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente in sede penale; (iii) il motivo relativo alla mancata valutazione della causale del versamento è inammissibile in Cassazione perché mira a una nuova valutazione del merito probatorio, fuori dal sindacato di legittimità. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese (liquidate in €12.000,00), e applicazione di sanzioni processuali.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (conv. l. n. 102/2009)
La Corte ha distinto la presunzione di evasione (art.12, comma 2) di natura sostanziale dalla disciplina dei termini (commi 2-bis e 2-ter) che ha natura procedimentale; i commi 2-bis/2-ter che prevedono il raddoppio dei termini si applicano secondo il principio tempus regit actum anche a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come termine ordinario di decadenza a confronto con i termini raddoppiati previsti dall'art.12 d.l. n.78/2009.
art. 3, comma 3, legge 22 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il divieto generale di proroga dei termini non si applica ai termini raddoppiati fissati direttamente dalla legge per specifiche ipotesi oggettive; tali termini non costituiscono proroghe discrezionali dell'amministrazione.
art. 6 e art. 7 CEDU
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla presunta violazione dell'art.6 (diritto a un processo equo, durata ragionevole), affermando che la disciplina del termine raddoppiato non determina di per sé una violazione della ragionevole durata del processo.
art. 33, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina la trasmissione di atti da autorità giudiziaria agli uffici delle imposte: la Corte ha ritenuto legittima la trasmissione degli atti ricevuti tramite rogatoria agli uffici fiscali nei limiti di tale disposizione.
art. 32 della Convenzione dell'8 novembre 1990 (Convenzione sul riciclaggio)
"for investigations or proceedings other than those specified in the request"
La "clausola di specialità" prevista dall'art.32 consente alla parte richiesta di subordinare l'esecuzione alla condizione che le informazioni non siano usate per indagini o procedimenti penali diversi da quelli specificati; la Corte ha interpretato tale clausola come limitata ai procedimenti penali e non automaticamente estensibile ai giudizi civili o tributari.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e artt. 2 e 654 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme che impongono il rispetto delle disposizioni del processo penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato: la Corte ha ribadito la distinzione tra indagini di polizia giudiziaria e attività amministrative di accertamento fiscale.
Citata nella giurisprudenza come norma che introduce il principio di inutilizzabilità delle prove nei soli termini del processo penale; ciò non si estende automaticamente al processo tributario.
art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale tributaria richiamata dal ricorrente per censurare omissioni probatorie della C.T.R.; la Corte ha ritenuto la censura come tentativo di rinnovata valutazione del merito, quindi inammissibile in Cassazione.
Massime di principio
- I termini "raddoppiati" previsti dalla legge per determinate ipotesi sono disposizioni procedimentali autonome e si applicano secondo il principio tempus regit actum anche a periodi anteriori alla loro entrata in vigore, non configurando una proroga discrezionale vietata.
- La clausola di specialità prevista nelle rogatorie internazionali (Convenzione del 1990, art.32) limita l'uso dei materiali ai procedimenti penali diversi da quello di origine e non impedisce automaticamente l'utilizzo degli stessi nei procedimenti tributari o civili.
- L'accertamento tributario è procedimento amministrativo-contendibile distinto dal processo penale: non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite irregolarmente in sede penale nel giudizio tributario, salvo che sia coinvolta la tutela di diritti costituzionali fondamentali (es. libertà personale, inviolabilità del domicilio).
- Le autorizzazioni previste dall'art.33 d.P.R. n.600/1973 consentono la trasmissione agli uffici fiscali di atti ricevuti tramite rogatoria nei limiti della norma; la loro utilizzabilità va valutata alla luce della distinzione tra procedimenti penali e tributari.
- In Cassazione non è consentito un riesame libero della prova: i motivi che chiedono una nuova valutazione dei fatti e della prova decisa in sede di merito sono inammissibili.
- Eventuali censure attinenti alla violazione di trattati internazionali assumono rilievo in sede interna solo se si traducano in lesione di diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento costituzionale.
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