Cassazione Civile, Sentenza n. 8452/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia notificò ad Alberani un avviso di accertamento per maggiori redditi Irpef relativi al 2005, fondato sulla mancata indicazione nel quadro RW di disponibilità finanziarie detenute a San Marino; la pretesa derivava dalla presunzione che tali disponibilità costituissero redditi sottratti a tassazione. In primo grado l'atto fu annullato; la C.T.R. accolse l'appello dell'Ufficio ritenendo provate le disponibilità e ammissibili i documenti acquisiti mediante rogatoria dalla Repubblica di San Marino nonostante la "clausola di specialità" che ne limitava l'uso ai soli procedimenti penali indicati. In cassazione il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'onere della prova e abuso delle presunzioni; (ii) illegittima utilizzazione di documenti sottoposti a clausola di specialità e violazione dei diritti di difesa e delle convenzioni internazionali; (iii) omissione di valutare una vicenda fattuale (la causale di un versamento come restituzione di un finanziamento) idonea a superare la presunzione impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'Ufficio poteva fondare l'accertamento su presunzioni semplici, anche su un unico elemento grave e preciso (le disponibilità e gli incrementi a San Marino), non essendo il contribuente riuscito a confutare la provenienza dei fondi. Ha altresì stabilito che la clausola di specialità apposta dalla Repubblica di San Marino riguarda l'uso nei procedimenti penali diversi da quello di rogatoria e non impedisce automaticamente l'utilizzabilità della documentazione in accertamenti tributari; l'acquisizione tramite rogatoria e la successiva trasmissione agli "uffici delle imposte" ai sensi dell'art. 33, comma 3, d.P.R. 600/1973 era pertanto compatibile con l'accertamento fiscale. Infine, il motivo che chiedeva una rinnovata valutazione di elementi di fatto è stato giudicato inammissibile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in €12.000,00) e al pagamento del doppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. nella l. n. 102/2009
in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ... ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni ... sono raddoppiate
Disposizione che introduce una presunzione legale relativa per attività finanziarie in Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte ricorda però che la norma è sostanziale e non va applicata retroattivamente al caso, per cui l'Ufficio resta abilitato a dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. nella l. 227/1990
Normativa previgente sull'onere probatorio relativa a somme detenute all'estero; nel caso la disciplina antecedente è quella applicabile ratione temporis e consentiva presunzioni legali relative di fruttuosità delle somme.
art. 33, comma terzo, d.P.R. n. 600/1973
Prevede la possibilità di trasmissione agli "uffici delle imposte" di atti e informazioni ottenuti tramite rogatoria/assistenza giudiziaria; la Corte ha ritenuto lecita l'autorizzazione del P.M. a trasmettere i documenti ai fini dell'accertamento fiscale.
art. 32, comma 1, Convenzione sul riciclaggio (8 novembre 1990) tra Italia e San Marino
la Parte richiesta può subordinare l’esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorità della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta
La "clausola di specialità" riguarda l'uso delle prove per procedimenti penali diversi da quello di rogatoria; la Corte interpreta la norma come non estensibile automaticamente agli accertamenti tributari, che hanno natura amministrativo-contenziosa.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che, in materia tributaria, l'Ufficio può avvalersi di presunzioni semplici e il contribuente deve fornire elementi idonei a svuotarle.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sui motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo che chiedeva una rinnovata valutazione di fatto, perché estraneo al sindacato di legittimità.
art. 191 c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza)
Il principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite è previsto nel codice di procedura penale ma non opera automaticamente nel processo tributario; pertanto l'acquisizione irrituale non determina di per sé inutilizzabilità in materia fiscale.
artt. 2 e 654 cod. proc. pen. e art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamati per sottolineare la differenza tra indagini penali e accertamento tributario e l'obbligo di rispettare le norme penali "ai fini dell'applicazione della legge penale"; non impediscono l'uso dei documenti nei giudizi tributari.
Massime di principio
- In materia tributaria l'Amministrazione può fondare accertamenti su presunzioni semplici purché siano "gravi, precise e concordanti"; talvolta anche un unico elemento grave e preciso può essere sufficiente.
- La clausola di specialità apposta da uno Stato estero in sede di rogatoria riguarda principalmente l'utilizzo nei procedimenti penali diversi da quello di origine e non vieta automaticamente l'utilizzabilità dei documenti in accertamenti fiscali amministrativi nazionali.
- L'acquisizione irrituale o illegittima di prove non comporta automaticamente l'inutilizzabilità nel processo tributario; l'inutilizzabilità è prevista principalmente nell'ordinamento processuale penale per la tutela di diritti fondamentali.
- Le norme sostanziali non possono essere applicate retroattivamente: se una nuova disciplina modifica l'onere probatorio, essa non opera se incompatibile con la temporalità del caso.
- In cassazione non è ammessa la rinnovata valutazione del merito dei fatti o dei dati probatori: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione di prova sono inammissibili.
- Il contribuente, se intende superare una presunzione fiscale, deve fornire spiegazioni e prove documentali convincenti in grado di ricostruire la provenienza dei fondi contestati.
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