Cassazione Civile, Sentenza n. 8426/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione a precetto basato su 23 assegni bancari per complessivi € 1.094.968,34 tratti sul conto della cooperativa Agrigest e sottoscritti da LUCIANO MILIO. I ricorrenti contestavano la responsabilità personale del Milio, sostenendo che egli fosse mero delegato alla firma per la cooperativa (titolare del conto) e che gli assegni fossero stati emessi sotto minacce e intimidazioni da parte di Giuseppe e Rocco Scarpari. Il giudice di primo grado accolse l'opposizione; in appello Rocco Scarpari ottenne l'accoglimento dell'impugnazione e la riforma della sentenza, sostenendo che si trattava di azione cartolare e che la firma di Milio, priva di indicazione di agire in nome e per conto della società, lo rendeva personalmente obbligato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il controricorso per tardività, ha ritenuto valide le procure alle liti depositate e ha rigettato il ricorso dei tre eredi beneficiati. Ha confermato il principio che l'azione esercitata su assegni bancari è cartolare e che il giudice del merito deve valutare la responsabilità cartolare alla stregua del contenuto letterale dei titoli: il firmatario è obbligato personalmente, salvo che dal titolo risulti espressa e univoca dichiarazione di agire in nome e per conto della società. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata valutazione della violenza come vizio del consenso, perché la domanda di annullamento per violenza non era stata dedotta in modo univoco e specifico nel giudizio di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Non sono state imposte spese processuali ai resistenti a causa dell'inammissibilità del controricorso e di altre circostanze procedurali, ma i ricorrenti devono versare il contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
R.D. n. 1736/1933
art. 14, art. 55, art. 58, art. 11, art. 75
La disciplina dei titoli di credito (assegni) impone che l'azione cartolare si fondi sul contenuto letterale del titolo; l'art. 14 e art. 55 sono richiamati per affermare che, in mancanza di espressa indicazione che il sottoscrittore agisca in nome e per conto di altro soggetto (es. timbro o dicitura), il firmatario è cartolarmente obbligato.
art. 1992, art. 1993, art. 1994, art. 1153, artt. 2003/2011/2022/2023, art. 1388
Art.1992-1994: principio della presunzione di buona fede del possessore del titolo e regole sulla circolazione e legittimazione; art.1993: limitazione delle eccezioni opponibili al possessore (solo quelle indicate dalla norma); art.1153 e norme sulla circolazione richiamate per spiegare acquisto della proprietà per possesso di buona fede. Art.1388 richiamato dai ricorrenti in ordine alla spendita del nome, ma la Corte ha chiarito che in azione cartolare prevale il dato letterale del titolo.
art. 83, art. 112, art. 346, art. 360 nn. 3 e 5, art. 365, art. 370
Art.83 e 365: requisiti e validità della procura speciale per il ricorso in cassazione; le Sezioni Unite richiamate hanno ammesso procure su foglio separato se collegate telematicamente al ricorso. Art.112: omessa pronuncia e necessità che la questione sia stata dedotta nel merito. Art.346: riproposta delle domande in appello. Art.360 nn.3 e 5: limiti dell'impugnazione per cassazione. Art.370: termine per il deposito del controricorso (in questo caso il controricorso è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile).
Previsione del contributo unificato dovuto; la Corte ha ordinato il versamento del contributo da parte dei ricorrenti in ragione dell'esito negativo del gravame.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
sent. n. 2075/2024 e n. 2077/2024
Chiarimenti sui requisiti formali della procura speciale in epoca di processo telematico: la procura su foglio separato è valida se inserita nella busta telematica, conferita tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso, e non contiene espressioni che escludano la volontà di proporre il ricorso per cassazione.
Norme e precedenti di giurisprudenza richiamati
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale la sottoscrizione per traenza di assegni da parte di soggetti diversi dal titolare del rapporto di conto richiede specifica legittimazione (procura o potere previsto), e che l'accordo tra cliente e banca che autorizza un delegato non conferisce automaticamente al delegato potere generale di rappresentare il correntista.
Massime di principio
- Su assegni bancari l'azione è cartolare: il giudice valuta la obbligazione sulla base del contenuto letterale del titolo, senza entrare nel rapporto causale sottostante.
- Il firmatario dell'assegno è personalmente obbligato salvo che il titolo riporti espressa e univoca indicazione di agire in nome e per conto della società (es. timbro societario o dicitura chiara).
- La spendita del nome o la delega alla firma devono risultare in modo chiaro e dimostrabile; la semplice conoscenza da parte del prenditore che il titolo proveniva da una società non è sufficiente in sede di azione cartolare.
- La prova dell'esistenza di una delega o di un potere specifico grava sul debitore che intende opporre la mancanza di legittimazione passiva; la presunzione di buona fede del possessore del titolo opera fino a prova contraria.
- Le eccezioni fondate su vizio del consenso (violenza o minacce) possono annullare il titolo ma devono essere dedotte in modo chiaro e univoco nel giudizio di merito (e riproposte in appello); non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- In processo telematico la procura speciale può essere su foglio separato se inserita nella busta telematica e rilasciata tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notificazione del ricorso; il controricorso fuori termine è inammissibile.
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