Cassazione Civile, Ordinanza n. 18053/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IRAP 2008, relativa a somme dichiarate ma non versate e alle connesse sanzioni. La contribuente sosteneva, con due motivi, che la cartella fosse illegittima per difetto di motivazione, deducendo la violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti tributari e delle cartelle emesse a seguito di liquidazione automatizzata; inoltre lamentava omessa pronuncia o comunque motivazione insufficiente della CTR sulla domanda di annullamento della cartella, quanto meno con riguardo alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate entrambe le censure. Ha affermato che, per le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo ai dati già noti al contribuente e agli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di ulteriori specificazioni. In particolare, per le sanzioni per omesso versamento, è sufficiente il riferimento alla tipologia di violazione e alle norme di legge applicate. Ne consegue che la CTR aveva correttamente escluso il difetto di motivazione e aveva comunque pronunciato in modo chiaro sulla relativa eccezione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 2, d.P.R. 602/1973
La cartella deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione, secondo il modello approvato dal ministero competente.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari, comprese le cartelle di pagamento, ha portata generale ma non va inteso in senso formalistico.
Nel caso di liquidazione automatizzata sulla base della dichiarazione del contribuente, la cartella può essere motivata mediante il mero richiamo ai dati dichiarativi già conosciuti dal contribuente.
Richiamato in giurisprudenza come ipotesi analoga di liquidazione automatizzata, nella quale la motivazione può essere limitata al richiamo delle dichiarazioni del contribuente.
Il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge e si risolve in una mera operazione matematica.
Invocato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse stata omissione di pronuncia da parte della CTR.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato in via subordinata dalla ricorrente per carenza di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR lineare e sufficiente.
Norma invocata dalla ricorrente a sostegno del difetto di motivazione della cartella; la Corte non ne ha accolto la censura.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione al contenuto della cartella; non ha impedito la validità dell'atto nel caso concreto.
Norma invocata dalla ricorrente in relazione al modello e ai contenuti della cartella; la Corte ha ritenuto sufficiente il contenuto effettivamente riportato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole.
Massime di principio
- In tema di cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche da un contenuto essenziale, purché renda conoscibili al contribuente i presupposti della pretesa e richiami dati già nella sua disponibilità.
- Quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati dal contribuente e da una liquidazione automatica ex art. 36-bis, non è necessario indicare nuovamente tutti i presupposti di fatto e di diritto se essi sono già noti o conoscibili dal destinatario.
- Per le sanzioni relative all'omesso versamento, è sufficiente il riferimento alla tipologia di violazione e alle norme sanzionatorie applicate, se dal contesto emerge chiaramente il fondamento della pretesa.
- L'omessa ulteriore specificazione degli elementi della cartella non integra difetto di motivazione quando l'atto indica anno d'imposta, dichiarazione controllata, tributo, violazione e criteri legali di calcolo.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha esaminato, anche sinteticamente ma in modo chiaro, l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →