Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente più avvisi di accertamento per gli anni 2006-2010, ricalcolando IRPEF, addizionali e sanzioni in conseguenza di accertamenti emessi nei confronti di una società di persone a lui riferibile. Gli accertamenti societari traevano origine dal disconoscimento di costi per sponsorizzazioni: in parte ritenute inesistenti, in parte non inerenti, con recupero a tassazione delle relative percentuali. La CTP aveva ridotto parzialmente la pretesa, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato integralmente gli avvisi. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi: deduceva, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello erariale, omessa pronuncia su eccezioni processuali, erronea applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, sua inapplicabilità all'IRAP, sua inapplicabilità a un socio non amministratore, erroneità della valutazione delle spese di sponsorizzazione sportive ai fini della deducibilità, nonché carenza di motivazione e omessa pronuncia su ulteriori censure probatorie.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il settimo motivo di ricorso, ha rigettato il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, e ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il nono. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In particolare, ha ritenuto fondata la censura sull'inapplicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP e quella sulla presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive entro il limite normativo, quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come base dell'imputazione per trasparenza al socio delle imposte accertate in capo alla società di persone
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello erariale
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'appello tributario
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per dedurre omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza di appello
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
richiamato per carenza di motivazione e nullità della sentenza
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul raddoppio dei termini di accertamento, applicabile ratione temporis quando ricorra l'obbligo di denuncia penale; non applicabile all'IRAP
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di raddoppio dei termini, quale disciplina parallela in materia IVA
la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. è il presupposto del raddoppio dei termini nella disciplina applicabile ratione temporis
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede una presunzione legale di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite normativo, se ricorrono i presupposti indicati
art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986
invocato in relazione alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
invocato per la disciplina dell'inerenza/deducibilità dei costi
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della dedotta carenza di motivazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova presuntiva del recupero a tassazione
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento tributario
art. 24 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente in relazione all'IRAP
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente in relazione all'IRAP
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento IVA
Massime di principio
- Nel processo tributario non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni nuove o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito; il ricorso deve essere autosufficiente e indicare puntualmente dove e come la questione sia stata proposta nei gradi precedenti.
- L'irregolarità formale della spedizione dell'appello in busta chiusa, senza contestazioni sul contenuto o sulla riferibilità dell'atto, non comporta di per sé inammissibilità dell'impugnazione quando sia comunque certo l'atto notificato.
- La mancata pronuncia su una questione che non incide su un punto decisivo o che si risolve in una mera imperfezione formale non determina nullità della sentenza.
- Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento opera al ricorrere di fatti che impongono la denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione effettiva della denuncia o dall'esito del procedimento penale; il giudice tributario deve verificare 'ora per allora' la sussistenza del presupposto dell'obbligo di denuncia.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP quando le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
- Ai fini del raddoppio dei termini per accertamento, rileva la riferibilità oggettiva del fatto-reato all'attività della società contribuente, sicché il meccanismo può operare anche se l'autore materiale non riveste formalmente una carica societaria, purché il reato sia connesso all'attività dell'ente.
- In tema di spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, la disciplina speciale applicabile ratione temporis può introdurre una presunzione legale di inerenza e congruità entro il limite quantitativo previsto, rendendo deducibili i costi quando il soggetto sponsorizzato sia effettivamente una compagine dilettantistica e svolga una specifica attività promozionale per lo sponsor.
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