Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 per Iva dichiarata e non versata relativa all’anno d’imposta 2010. In primo grado il ricorso era stato accolto. In appello l’Agenzia delle entrate contestava la decisione sostenendo, tra l’altro, che il credito Iva non era soggetto alla falcidia concordataria oppure che la CTR aveva erroneamente ritenuto il credito anteriore all’apertura della procedura di concordato preventivo. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR affermato apoditticamente l’anteriorità del credito Iva rispetto al concordato; (2) violazione degli artt. 8 d.P.R. n. 322 del 1998 e 30 d.P.R. n. 633 del 1972, per avere escluso che il credito fosse sorto dopo l’apertura della procedura; (3) omissione di esame delle date rilevanti di insorgenza del credito e di apertura del concordato. La Corte dichiara inoltre il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, non parte del giudizio d’appello.
La decisione
La Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Rigetta il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse comprensibile e non meramente apparente. Accoglie il secondo motivo, ma per una ragione giuridica diversa da quella prospettata dall’Agenzia: il credito tributario può essere accertato e cartolarizzato anche se soggetto a falcidia concordataria, perché l’apertura del concordato non impedisce l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella quando questa sia utilizzata come atto di liquidazione/cristallizzazione del credito e non come strumento di riscossione individuale incompatibile con la procedura. Il terzo motivo è assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce atto impositivo e può essere oggetto di contestazione relativa alla debenza del credito tributario.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
«Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»
Nelle liti non limitate alla regolarità degli atti esecutivi il concessionario deve chiamare in causa l’ente creditore; tuttavia ciò non configura litisconsorzio necessario e non impone al giudice l’integrazione officiosa del contraddittorio.
La falcidia concordataria opera sui crediti anteriori al concordato; per stabilire l’anteriorità rileva il momento di apertura della procedura, non la domanda di ammissione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ribadisce che la motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento decisionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di censurare la violazione di legge; nel caso, la Corte accoglie la censura solo correggendo la diversa ricostruzione giuridica del rapporto tra accertamento tributario e concordato.
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte decide la questione in base ai principi sulla nascita del credito tributario e sulla sua accertabilità in costanza di concordato.
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte afferma in generale che il credito IVA nasce con il presupposto d’imposta e può essere successivamente accertato e iscritto a ruolo.
Richiamato insieme all’art. 184 l. fall. per affermare che i crediti tributari anteriori alla procedura concorsuale partecipano al concorso e non sono sottratti all’accertamento.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
- Nei giudizi relativi alla debenza di crediti tributari, la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può valere come atto di liquidazione e cristallizzazione del credito anche se il debito è soggetto a falcidia concorsuale, purché non sia utilizzata per una riscossione individuale incompatibile con la procedura.
- Il credito tributario si considera anteriore alla procedura concorsuale se il presupposto d’imposta si è verificato prima dell’apertura della procedura, a prescindere dal momento in cui l’amministrazione abbia effettuato l’accertamento o l’iscrizione a ruolo.
- L’apertura del concordato preventivo non impedisce l’accertamento giudiziale del credito tributario né la sua iscrizione a ruolo, perché la falcidia incide sul soddisfacimento del credito in sede esecutiva o concorsuale, non sulla sua esistenza e cristallizzazione.
- Nelle controversie che non riguardano soltanto la regolarità degli atti esecutivi, il concessionario della riscossione e l’ente impositore non sono litisconsorti necessari; se il contribuente agisce contro uno solo di essi, l’eventuale chiamata in causa dell’altro segue la disciplina dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 senza integrazione officiosa del contraddittorio.
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