Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento notificati a un socio di una società di persone per gli anni 2006-2010, con cui l'Ufficio ha rideterminato IRPEF, addizionali e sanzioni in conseguenza di maggiori redditi imputati per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 917/1986, a seguito di accertamenti emessi verso la società. Gli accertamenti societari recuperavano a tassazione costi relativi a sponsorizzazioni ritenute in parte inesistenti o non inerenti. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello l'Ufficio aveva ottenuto il rigetto integrale del ricorso del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto nove motivi: (1) inammissibilità dell'appello erariale; (2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado; (3), (5) e (6) erronea applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento, anche con riguardo a IRAP, a rilievi non penalmente rilevanti e alla posizione del socio non amministratore; (4) omessa pronuncia sull'inapplicabilità del raddoppio all'IRAP; (7) errata applicazione della disciplina sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche e della presunzione di inerenza/deducibilità; (8) carenza di motivazione; (9) omessa pronuncia sulla insufficienza probatoria e sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo; ha accolto il quarto motivo, rilevando che il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP; ha accolto anche il settimo motivo, affermando che per le sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite normativo opera una presunzione legale di inerenza/deducibilità che esclude una ulteriore verifica di inerenza nei termini affermati dalla CTR; ha dichiarato assorbiti l'ottavo e il nono motivo. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
consente l'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci, base della pretesa IRPEF verso il contribuente
artt. 22 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati per contestare l'ammissibilità dell'appello erariale; la Corte respinge la censura per novità e, comunque, per infondatezza
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro di motivazione della sentenza tributaria; la dedotta omissione è ritenuta non decisiva o assorbita
artt. 112 e 132, comma 2, c.p.c.
richiamati per le censure di omessa pronuncia e motivazione; la Corte distingue tra omissione decisiva e mera imperfezione formale
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per gli avvisi notificati nel 2013, il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti costituenti obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; però non si applica all'IRAP
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973 sulla disciplina del raddoppio dei termini in ambito IVA/accertamenti
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
quadro normativo dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 331 c.p.p.
l'obbligo di denuncia penale è il presupposto del raddoppio dei termini, indipendentemente dalla effettiva denuncia o dall'esito penale
art. 90, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite previsto, stabilisce una presunzione di inerenza e deducibilità delle spese, se ricorrono le condizioni individuate dalla giurisprudenza
art. 108, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nella censura sulla deducibilità delle spese di sponsorizzazione
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente nella censura sulla deducibilità e inerenza dei costi
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
la Corte afferma che, nel testo applicabile, opera una presunzione legale/assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche entro il limite previsto, se la sponsorizzazione è finalizzata alla promozione dello sponsor e vi sia attività promozionale del beneficiario
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal contribuente a sostegno della doglianza sulla insufficienza degli elementi presuntivi dell'Ufficio
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal contribuente nella censura sulla base presuntiva dell'accertamento
art. 24 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in relazione alla pretesa IRAP e al tema del raddoppio dei termini
art. 25 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in relazione alla pretesa IRAP e al tema del raddoppio dei termini
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente in relazione alla rettifica IVA e all'impianto presuntivo dell'accertamento
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai principi del processo tributario e alle censure di nullità
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nella giurisprudenza citata sulla spedizione dell'atto d'appello in busta chiusa anziché in plico senza busta
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito; il ricorrente deve altresì rispettare l'onere di autosufficienza, indicando dove e come la questione sia stata dedotta in precedenza.
- L'omessa pronuncia censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo se il punto trascurato è decisivo; una mera irregolarità o imperfezione formale della motivazione non determina di per sé nullità della sentenza.
- Per gli accertamenti notificati nel periodo di applicazione della disciplina previgente, il raddoppio dei termini presuppone soltanto l'esistenza di fatti che impongano la denuncia penale ex art. 331 c.p.p., a prescindere dalla concreta presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento non si applica all'IRAP, poiché le relative violazioni non sono assistite da sanzioni penali.
- Ai fini del raddoppio dei termini, ciò che rileva è la riferibilità oggettiva del fatto-reato all'attività della società contribuente; non è decisiva la qualifica formale del soggetto autore materiale del reato, se il fatto è inserito nell'alveo dell'attività sociale e la denuncia è obbligatoria.
- Per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti previsti dalla legge e in presenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza, opera una presunzione legale di inerenza e deducibilità che esonera da un ulteriore giudizio di inerenza nei limiti coperti dalla presunzione.
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