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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa e le imposte dovute da una società. Dopo precedenti giudizi di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva notificato una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, indicando un credito d’imposta della società e un debito complessivo iscritto a ruolo da compensare. La società aveva impugnato tale atto sostenendo che il calcolo del debito fosse errato perché aveva incluso anche sopravvenienze attive non considerate nel precedente giudizio sull’accertamento, nel quale la C.T.U. aveva determinato i maggiori ricavi solo sulla base di altri elementi. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, la C.T.R. aveva confermato l’annullamento dell’atto e l’Agenzia delle Entrate proponeva cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità originaria del ricorso perché la proposta di compensazione non sarebbe un atto impugnabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., poiché la C.T.R. avrebbe omesso di considerare le sopravvenienze attive nella quantificazione del credito/debito tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione dell’inammissibilità dell’originario ricorso non era stata sollevata nei gradi di merito; comunque lo ha giudicato infondato, affermando che la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 esprime una pretesa tributaria e, come tale, è impugnabile quando il contribuente contesti l’ammontare del credito posto a base della compensazione. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata, pur concisa, conteneva una motivazione sufficiente e riconduceva la rideterminazione del carico fiscale al precedente giudicato e alla C.T.U. espletata, con assorbimento anche dei rilievi ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario è impugnabile l’atto con cui l’Amministrazione formalizza una pretesa di compensazione o imputazione a debito, quando esso incida concretamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e questi contesti l’esistenza o l’entità del credito posto a base dell’operazione.
  • La questione dell’ammissibilità di un motivo non può essere proposta per la prima volta in cassazione se richiede verifiche e contestazioni non devolute nei gradi di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da radicale contraddizione insanabile; non è più consentito censurare la mera insufficienza, concisione o non condivisibilità della motivazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un giudicato precedente e sulla relativa consulenza tecnica, il giudice può ritenere assorbiti i rilievi ulteriori se dalla motivazione risulta che la precedente quantificazione riguardava l’intero rapporto controverso.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di dolo o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l’adozione di una tesi interpretativa poi disattesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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