Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via induttiva il reddito d’impresa e le imposte dovute da una società. Dopo precedenti giudizi di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva notificato una proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, indicando un credito d’imposta della società e un debito complessivo iscritto a ruolo da compensare. La società aveva impugnato tale atto sostenendo che il calcolo del debito fosse errato perché aveva incluso anche sopravvenienze attive non considerate nel precedente giudizio sull’accertamento, nel quale la C.T.U. aveva determinato i maggiori ricavi solo sulla base di altri elementi. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, la C.T.R. aveva confermato l’annullamento dell’atto e l’Agenzia delle Entrate proponeva cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo l’inammissibilità originaria del ricorso perché la proposta di compensazione non sarebbe un atto impugnabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., poiché la C.T.R. avrebbe omesso di considerare le sopravvenienze attive nella quantificazione del credito/debito tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la questione dell’inammissibilità dell’originario ricorso non era stata sollevata nei gradi di merito; comunque lo ha giudicato infondato, affermando che la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 esprime una pretesa tributaria e, come tale, è impugnabile quando il contribuente contesti l’ammontare del credito posto a base della compensazione. Ha inoltre rigettato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata, pur concisa, conteneva una motivazione sufficiente e riconduceva la rideterminazione del carico fiscale al precedente giudicato e alla C.T.U. espletata, con assorbimento anche dei rilievi ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese, mentre è stata esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 28-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
proposta di compensazione
la proposta di compensazione costituisce manifestazione di una pretesa tributaria e può essere impugnata dal contribuente se contesta l’ammontare del credito posto a base della compensazione
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’atto di compensazione è ritenuto impugnabile nel processo tributario quando incide sulla sfera patrimoniale del contribuente
richiamato in relazione all’interesse ad agire, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché non proposta nei gradi di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, non per mera concisione o insufficienza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
previsto come parametro del primo motivo per dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
previsto come parametro del secondo motivo per dedotta nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, non consente più di censurare in cassazione la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario, il vizio motivazionale rilevante coincide con i soli casi di radicale assenza o apparenza della motivazione
non ricorrevano i presupposti della condanna per responsabilità aggravata, non essendo ravvisabili dolo o colpa grave
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario è impugnabile l’atto con cui l’Amministrazione formalizza una pretesa di compensazione o imputazione a debito, quando esso incida concretamente sulla sfera patrimoniale del contribuente e questi contesti l’esistenza o l’entità del credito posto a base dell’operazione.
- La questione dell’ammissibilità di un motivo non può essere proposta per la prima volta in cassazione se richiede verifiche e contestazioni non devolute nei gradi di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o affetta da radicale contraddizione insanabile; non è più consentito censurare la mera insufficienza, concisione o non condivisibilità della motivazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su un giudicato precedente e sulla relativa consulenza tecnica, il giudice può ritenere assorbiti i rilievi ulteriori se dalla motivazione risulta che la precedente quantificazione riguardava l’intero rapporto controverso.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede la prova di dolo o colpa grave, non essendo sufficiente la mera soccombenza o l’adozione di una tesi interpretativa poi disattesa.
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