Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione per euro 24.253,93, derivante da un avviso di liquidazione collegato alla registrazione e liquidazione di una sentenza civile che aveva trasferito, ex art. 2932 c.c., un compendio immobiliare in esecuzione di un preliminare di vendita. Nel ricorso introduttivo la contribuente aveva dedotto, da un lato, profili formali della cartella e, dall’altro, di avere raggiunto un accordo con la controparte per il trasferimento a un terzo, sostenendo così di non dovere somme in relazione alla sentenza e facendo valere il mancato trasferimento per mancata trascrizione della sentenza. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso ritenendo però non ritualmente notificato l’avviso di liquidazione presupposto. In appello, la contribuente aveva ottenuto l’accoglimento della domanda sul rilievo che la mancata previa notifica dell’avviso di liquidazione rendeva illegittima la cartella. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione e falsa applicazione degli artt. 112, 156 c.p.c., 19, 35 e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione della mancata notifica dell’atto presupposto non era stata tempestivamente proposta nel ricorso originario, ma solo nelle memorie illustrative; ha inoltre affermato che l’impugnazione della cartella con difese di merito sull’atto presupposto non valeva a far valere il vizio di notifica, che doveva essere dedotto in modo esplicito e tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha distinto l’orientamento invocato dalla controricorrente, relativo a un diverso ambito processuale, e ha ribadito che nel processo tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili precedenti alla cartella consente l’impugnazione congiunta, ma richiede una specifica e tempestiva censura dell’atto presupposto. Poiché nel ricorso originario della contribuente non vi era una doglianza autonoma per omessa notifica dell’avviso di liquidazione e la questione era stata introdotta solo successivamente senza il rituale ricorso per motivi aggiunti, la sentenza d’appello è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per l’esame delle domande ed eccezioni rimaste assorbite; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione: il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte dalle parti.
È richiamato per escludere che il vizio di notifica possa ritenersi sanato o che l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta.
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo"
Nel processo tributario l’omessa notifica dell’atto presupposto consente l’impugnazione congiunta con l’atto consequenziale, ma esige una specifica e tempestiva contestazione dell’atto presupposto.
È richiamato nel motivo di ricorso come disposizione processuale asseritamente violata, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo della decisione.
È richiamato per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello e la necessità che la questione sulla notifica dell’atto presupposto sia dedotta tempestivamente.
È richiamato per affermare che, una volta emersa la questione solo a seguito delle difese dell’Ufficio, la parte avrebbe dovuto proporre rituali motivi aggiunti nel rispetto delle forme previste.
È menzionato solo come titolo dell’azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre che aveva portato al trasferimento del compendio immobiliare.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità della cartella derivante dalla mancata notifica dell’atto presupposto deve essere dedotta con una specifica impugnazione dell’atto antecedente, proposta tempestivamente e in modo autonomo o cumulato, non potendo bastare difese generiche o contestazioni di merito sul rapporto sostanziale.
- L’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 consente di impugnare congiuntamente l’atto consequenziale e quello presupposto non notificato, ma non elimina l’onere della parte di individuare espressamente il vizio di omessa notificazione dell’atto prodromico.
- La questione della mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile non può essere introdotta per la prima volta in modo irrituale nel corso del giudizio, ove il sistema processuale tributario imponga il rispetto delle forme e dei termini per i motivi di ricorso e per eventuali motivi aggiunti.
- Un orientamento maturato in ambiti processuali diversi dal contenzioso tributario non è automaticamente trasponibile quando la disciplina speciale del rito tributario regoli espressamente le modalità di contestazione dell’atto presupposto.
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