Sentenza del 04/10/2022 n. 28734 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale per l'anno 2002: omessa fatturazione verso consorziate, mancato ribaltamento integrale di costi e ricavi, illegittima detrazione IVA per servizi ricevuti dalla consorziata Man., infedele dichiarazione e omesso versamento imposte (IVA, Irpeg/Irpef, Irap). Gli accertamenti sostenevano che il consorzio, pur privo di scopo di lucro, aveva realizzato utili occultati mediante fatturazioni e anticipi (inclusi compensi al 'socio direttore' e consulenti) e irregolarita' contabili con la consorziata Man.
La decisione
Il giudice di primo grado accolse i ricorsi del consorzio; la CTP regionale respinse l'appello dell'Amministrazione; la Cassazione (sent. 13293/2011) cassò e rinviò per riesame secondo principi sul dovere di ribaltare operazioni alle consorziate e sul principio di inerenza. In sede di rinvio la Commissione regionale (sent. 62/36/2014) riconobbe violazioni della neutralita' consortile e ritenne inesigibili molte riprese IVA relative ai rapporti con le consorziate (salvo rapporti specifici con Man.) ma confermò alcuni rilievi fiscali e sanzioni. La Cassazione (22/6/2022) ha accolto il primo motivo del consorzio relativo a decisione ultra petita (la Commissione aveva deciso su profili non riproposti dall'Amministrazione), dichiarando nulla quella parte; ha però altresi' accolto i motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia ritenendo che il giudice di rinvio non avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di detraibilita' IVA e inerenza e che non potesse basare l'annullamento sull'assenza di danno erariale. La sentenza di merito e' stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame nei limiti dei motivi accolti.
Norme richiamate
Indica la causa mutualistica del consorzio; la Corte ha valorizzato la funzione mutualistica per sostenere che il consorzio non dovrebbe trattenere utili e che il ribaltamento di costi/ricavi va valutato alla luce di tale scopo.
Richiamato per confermare la natura e gli obblighi organizzativi del consorzio; contribuisce alla valutazione della neutralita' della struttura consortile.
Riferimento alla imperativita' delle norme fiscali e all'eventuale abuso del diritto: norme fiscali non possono essere eluse mediante esercizio formale della tipologia contrattuale.
D.P.R. n. 917/1973 (TUIR) art. 83 e art. 109
Richiamati nelle questioni relative ai redditi imponibili (Irpeg/Irpef) e alla corretta contabilizzazione dei componenti positivi e negativi; la Corte ha confermato che la documentazione insufficiente puo' legittimare rettifiche.
D.P.R. n. 633/1972 art. 2, art. 17 comma 3, artt. 19, 25, 26, 27
Norme IVA richiamate: la detraibilita' dell'IVA richiede fatture e inerenza; la Corte ha censurato il giudice di rinvio per non aver adeguatamente valutato tali elementi e l'inerenza dei costi ribaltati.
Riferimento normativo utilizzato nel controricorso sulla fatturazione; la pronuncia sottolinea rilevanza della corretta fatturazione documentale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 artt. 19, 53, 63
Procedura tributaria e competenze giurisdizionali: citati nelle doglianze sull'errato esercizio dei poteri decisionali del giudice di merito.
L. 27 luglio 2000, n. 212 art. 10
Statuto del contribuente, citato rispetto a diritti e garanzie del contribuente nel procedimento.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 art. 7
Norma richiamata nel contesto delle garanzie processuali e dell'interpretazione di norme tributarie.
Regola sulla prova: la Corte ha richiamato che la valutazione degli indizi e della prova e' materia di merito, non censurabile in Cassazione salvo vizi di diritto.
Principio di congruita delle decisioni giudiziali; la Corte ha accolto la censura per decisione ultra petita quando il giudice regionale ha deciso su questioni non dedotte dalle parti.
art. 360 c.p.c. comma 1, nn. 3, 4, 5
Motivi di cassazione: la Corte ha applicato tali quadrature per valutare vizi di diritto, ultravitenza della decisione e vizi di motivazione/omesso esame.
art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati nelle doglianze sulla motivazione della sentenza regionale; la Corte ha valutato la congruita' della motivazione guardando ai limiti procedurali.
Sezioni Unite, 14 giugno 2016, n. 12190 (giurisprudenza citata)
Principio che la causa consortile non esclude che il consorzio svolga attivita' commerciale e che, in presenza di differenze tra fatture del consorzio e dei consorziati, grava sul consorziato l'onere di dimostrare che la differenza sia provvigione o servizio. La Corte ha richiamato questo principio a supporto del corretto perimetro di indagine.
Cass. sent. 13293/2011
Pronuncia di rinvio che aveva indicato i principi di diritto da applicare in sede di rinvio (obbligo di ribaltamento e principio di inerenza); la Corte attuale ha richiamato l'obbligo per il giudice del rinvio di attenersi a tali principi.
Cass. sent. 24014/2013
Sentenza citata nel contraddittorio: affermava possibilita' di attivita' commerciale da parte del consorzio; la Corte ha precisato che quella pronuncia non costituiva giudicato esterno applicabile automaticamente al caso di specie.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 471 art. 6 commi 8 e 9
Norme sanzionatorie richiamate dalla difesa per contestare l'applicazione o la quantificazione delle sanzioni; la Corte ha rimandato la ricalcolazione delle sanzioni in funzione delle statuizioni parziali.
Massime di principio
- Un consorzio costituito per scopi mutualistici puo' svolgere attivita' commerciale, ma la distinzione tra attivita' del consorzio e delle consorziate va dimostrata: in caso di differenze tra fatture del consorzio e quelle dei consorziati, il consorziato deve provare che la differenza corrisponde a provvigioni o servizi formalizzati.
- Per la detraibilita' dell'IVA è essenziale la fatturazione e l'inerenza del costo: costi non documentati o contabilizzati in modo insufficiente possono legittimare la disconoscimento della detrazione e il recupero dell'IVA.
- La semplice circostanza che il consorzio abbia perseguito un vantaggio economico non basta a escludere automaticamente la detraibilita' o a fondare tutte le rettifiche fiscali; occorre il concreto riscontro probatorio di mascheramento di utili o di omissioni contabili rilevanti.
- La prova fondata su indizi deve essere valutata dal giudice di merito; la Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione dei principi di diritto ma non puo' rinnovare la valutazione puramente probatoria degli indizi.
- Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non decidere ultra petita: decisioni su profili non riproposti dalle parti possono essere annullate per violazione del contraddittorio.
- La corretta quantificazione delle sanzioni fiscali va ricalcolata alla luce delle annullamenti/parziali conferme degli accertamenti sostanziali; la riduzione di importi sostanziali richiede ricalcolo proporzionale delle sanzioni.
- Per prevenire rischi fiscali: formalizzare per iscritto provvigioni e rapporti economici consorzio-consorziate, tenere contabilità trasparente e documentazione dettagliata che colleghi i costi alle singole commesse e giustifichi ogni riaddebito.
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