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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento

IRES - Eliminazione di passività iscritte in bilancio - Compensazione - Divieto - Iscrizione di sopravvenienze attive.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva compensato in bilancio una passività iscritta (conto fatture da ricevere) con la riduzione di un credito verso i soci, effettuando di fatto una compensazione fra partite. L'Amministrazione ha contestato tale operazione ritenendola contraria alle regole civilistiche e fiscali e ha disconosciuto l'annullamento automatico della passività ai fini fiscali.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la compensazione diretta tra partite di bilancio sia vietata ai sensi dell'art. 2423-ter c.c.; l'annullamento della passività deve essere rilevato in conto economico come sopravvenienza attiva. Tale sopravvenienza è imponibile ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917/1986. Pertanto l'asserita eliminazione del debito tramite riduzione del credito soci non ha evitato l'emersione di un ricavo imponibile e l'atto dell'Amministrazione è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 2423-ter cod. civ.

    La norma è interpretata nel senso che vieta la compensazione di poste eterogenee dello stato patrimoniale e impone la separata rappresentazione delle voci; non è ammesso eliminare una passività mediante riduzione di crediti verso soci senza rilevare l'effetto economico nel conto economico.

  • art. 88 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La sopravvenienza attiva risultante dall'annullamento del debito deve essere iscritta fra i componenti positivi di reddito ed è autonoma base imponibile ai fini IRES/IRPEF secondo le regole del TUIR.

Massime di principio

  • Non è possibile estinguere una passività iscritta in bilancio semplicemente compensandola con la riduzione di un credito verso i soci: occorre rispettare il divieto di compensazione di partite previsto dal codice civile e le regole di rappresentazione in bilancio.
  • L'annullamento di un debito determina, in assenza di altra fattispecie giuridica che legittimi diversamente l'operazione, una sopravvenienza attiva da iscrivere a conto economico, con conseguente rilevanza fiscale ai sensi del TUIR.
  • Per evitare effetti fiscali indesiderati occorre formalizzare l'operazione con atti idonei (ad es. transazioni, condoni, conferimenti in conto capitale o rinunce esplicite) valutandone le conseguenze civilistiche e fiscali e documentandone l'iter contabile.
  • La qualificazione contabile è determinante ai fini fiscali: operazioni sostanzialmente equivalenti possono avere esiti fiscali diversi in funzione della corretta classificazione e della documentazione.
  • In presenza di anomalie o operazioni non usuali è consigliabile il preventivo confronto con il consulente fiscale e, se opportuno, istituire un tax ruling o una istanza di interpello per ridurre il rischio di contestazioni.

Testo integrale

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