Sentenza del 04/10/2022 n. 799 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Accertamento - gravità e sistematicità delle omissioni - inattendibilità delle scritture contabili - metodo induttivo puro - sussiste - deducibilità dei costi direttamente utilizzati per la commissione di reati dolosi (cosiddetti "costi da reato") - non ammessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2015: l'Ufficio ha ricostruito, con metodo induttivo puro, ricavi non dichiarati derivanti dalla rivendita "in nero" di consistenti quantitativi di carne sottratti a G tramite una manipolazione informatica dei DDT operata da dipendenti infedeli. I ricorrenti contestano la legittimità dell'accertamento induttivo puro e chiedono che l'Ufficio, oltre ai ricavi induttivamente stimati, riconosca anche i costi correlati (anche in via forfettaria). Inoltre deducono che i costi non sarebbero assoggettati alla disciplina di indeducibilità prevista per i "costi da reato" e chiedono l'annullamento delle sanzioni per presunta incertezza normativa.
La decisione
Il giudice ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivo puro in presenza di omissioni e violazioni gravi, ripetute e sistematiche che rendono inattendibile la contabilità. Ha inoltre escluso la deducibilità dei costi descritti dai ricorrenti perché qualificati come costi direttamente sostenuti per la consumazione dei reati (acquisto/ottenimento illecito della merce) e, in ogni caso, non provati nella loro entità. Le sanzioni sono state confermate per assenza di oggettiva incertezza; le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 633/1972, art. 55, comma 2
Riferimento normativo richiamato in relazione alla ricostruzione dei documenti e delle operazioni ai fini dell'imposizione indiretta; evocata per legittimare la ricostruzione dei volumi di affari quando la documentazione è anomala
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2
Norma che disciplina l'accertamento sintetico/induttivo: interpretata come fondamento per l'applicazione del metodo induttivo puro quando le scritture contabili sono così inattendibili da non poter essere utilizzate
Legge 537/1993, art. 14, comma 4-bis
Stabilisce l'indeducibilità dei costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato; interpretata in senso sostanziale per escludere la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi
Cost. art. 53 (richiamato)
Principio della capacità contributiva evocato quale parametro interpretativo: l'accertamento non deve tassare il profitto lordo anziché il netto, salvo che la legge escluda la deducibilità (come per i costi da reato)
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019
Giurisprudenza richiamata per confermare i criteri che legittimano l'uso dell'accertamento induttivo puro quando le scritture sono gravemente inaffidabili
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018
Precedente richiamato riguardo all'obbligo, in sede di accertamento induttivo, di tenere conto anche delle componenti negative o, in difetto, di determinarle induttivamente salvo che la legge precluda la deducibilità
Cass. Ordinanza n. 32587 del 12/12/2019
Giurisprudenza che precisa che l'indeducibilità prevista opera con riferimento ai costi inerenti l'acquisto di beni o servizi direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi
Cass. Ordinanza n. 15860 del 08/06/2021
Richiamata per ribadire l'indeducibilità dei costi in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità e per confermare l'orientamento in casi penalmente rilevanti
Massime di principio
- Il metodo induttivo puro è legittimo quando omissioni, falsità o inesattezze nelle scritture contabili sono così gravi, ripetute e sistematiche da rendere inattendibile l'intero sistema contabile: in tale caso l'amministrazione può prescindere dalle scritture e ricostruire il reddito anche su base meramente indiziaria
- In un accertamento induttivo l'Amministrazione deve, di regola, considerare anche le componenti negative (costi); tuttavia la legge può escludere la deducibilità di taluni costi (costi "da reato") e, in tal caso, questi non possono essere portati in deduzione
- I "costi da reato" sono indeducibili se consistono in beni o servizi acquistati e direttamente utilizzati per la commissione di delitti non colposi; non basta che i costi siano solo genericamente riferibili a un'attività dalla quale è derivato un illecito
- La prova dell'effettivo sostenimento e dell'entità dei costi spetta al contribuente: una mera differenza di valutazione del valore della merce (es. perizia sul danno subito dal fornitore) non sostituisce la prova specifica dei pagamenti o dei costi effettivamente sostenuti
- Per ottenere l'annullamento delle sanzioni il contribuente deve dimostrare un grado di oggettiva incertezza normativa tale da rendere le violazioni non evitabili con un normale sforzo di diligenza; la mera complessità fattuale non è sufficiente
- In situazioni analoghe è strategico per il contribuente: 1) documentare puntualmente l'origine lecita dei beni (fatture, pagamenti tracciati, contratti); 2) conservare elementi probatori degli effettivi costi (pagamenti, buste paga, ricevute); 3) contestare la sistematicità delle omissioni mostrando affidabilità della contabilità salvo anomalie isolate; 4) richiedere e proporre contraddittorio tecnico (CTU, verifiche alternative) per rideterminare i quantitativi/valori; 5) distinguere costi ordinari da spese direttamente funzionali al reato per dimostrare la deducibilità
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