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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 924 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF (anni 2013-2017) relativi a pensione INPS: il contribuente sosteneva di essere residente in Germania, di avere diritto alla detassazione/credito per imposte pagate in Germania in base alla Convenzione Italia-Germania e denunciava carenza motivazionale e mancato contraddittorio; chiedeva anche l'annullamento delle sanzioni ritenute ingiuste per assenza di dolo.

La decisione

La CTR ha confermato la sentenza di primo grado: gli avvisi sono legittimi. È rilevata la residenza anagrafica del contribuente in Italia, che ai sensi dell'art. 2 TUIR comporta la residenza fiscale e l'assoggettamento all'imposta sui redditi ovunque prodotti; non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo per accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati; l'appellante non ha provato né quantificato imposte versate in Germania né prodotto documentazione idonea a collegare i pagamenti ai ratei di pensione contestati, per cui non è riconosciuto alcun credito/abbattimento (peraltro, l'art. 165, comma 8 TUIR esclude la detrazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri); le sanzioni sono confermate perché le omissioni (mantenimento della residenza anagrafica in Italia e omissione delle dichiarazioni) sono considerate coscienti e volontarie. Condanna del contribuente al pagamento delle spese di questo grado per complessivi €4.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 2

    "ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile"

    La residenza anagrafica costituisce criterio formale sufficiente per qualificare la residenza fiscale in Italia; l'iscrizione anagrafica preclude la necessità di ulteriori accertamenti sul trasferimento effettivo della residenza all'estero.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 3

    "L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti... e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato."

    I residenti fiscali in Italia sono tassati sul reddito mondiale; quindi le pensioni estere, se il soggetto è residente, concorrono alla base imponibile italiana.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania - art. 24

    "la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania"

    Prevede il riconoscimento del credito per imposte pagate in Germania, ma l'applicazione richiede prova del pagamento e del collegamento delle imposte ai redditi assoggettati a tassazione in Italia.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 165, comma 8

    "la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata"

    Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione in Italia (o non ha indicato i redditi esteri), non può ottenere la detrazione/credito per imposte estere; ciò impedisce riduzioni dell'avviso d'accertamento.

  • D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 5

    "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ... ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa"

    Le omissioni consapevoli (mantenimento della residenza anagrafica e mancata dichiarazione) giustificano l'applicazione delle sanzioni tributarie.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) - art. 12, comma 7

    Richiamata nella giurisprudenza per il principio che l'amministrazione non è obbligata ad esporre nell'atto tutte le osservazioni del contribuente; la mancata esplicitazione non determina di per sé nullità dell'avviso.

Massime di principio

  • L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente italiana è criterio formale che, di per sé, qualifica la residenza fiscale in Italia e preclude normalmente l'accertamento di un differente domicilio fiscale senza la cancellazione anagrafica.
  • Per gli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo; la mancata esplicitazione delle osservazioni del contribuente nell'avviso non comporta automaticamente nullità se il destinatario è in grado di comprendere le ragioni dell'addebito.
  • Il contribuente che invoca un credito per imposte pagate all'estero ha l'onere di provare l'effettivo pagamento e di collegare tali pagamenti ai redditi oggetto di tassazione in Italia; documentazione generica o non equipollente non è sufficiente.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione o l'omessa indicazione dei redditi esteri impedisce il riconoscimento della detrazione/credito ai sensi dell'art. 165 TUIR.
  • Il mantenimento consapevole della residenza anagrafica in Italia e la mancata dichiarazione dei redditi esteri possono integrare la coscienza e volontarietà dell'omissione, giustificando l'irrogazione delle sanzioni.
  • In caso di doppia residenza potenzialmente rilevante, i criteri convenzionali (es. centro degli interessi vitali) possono essere evocati, ma la prova contraria alla residenza anagrafica deve essere particolarmente solida e documentata.
  • Documenti prodotti in lingua straniera non sono in quanto tali inammissibili, ma devono comunque consentire il collegamento certo tra imposte estere e i redditi contestati in Italia; altrimenti l'onere probatorio rimane insoddisfatto.

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