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Sentenza

Sentenza del 04/10/2022 n. 1111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

TARSU - motivazione degli avvisi di accertamento e legittimazione passiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'AC impugnava avvisi di accertamento TARSU (anni 2011-2012) chiedendo l'annullamento per carenza di motivazione (gli avvisi richiamavano atti amministrativi non allegati, indicavano genericamente l'omesso e/o parziale pagamento) e per assenza di legittimazione passiva in capo all'Associazione, sostenendo che gli effettivi soggetti passivi erano gli ospiti extracomunitari ai quali l'AC aveva assegnato gli alloggi tramite scritture private. Il Comune replicava che gli avvisi contenevano gli elementi essenziali (elenco immobili, superficie, tariffa, importo) e che le assegnazioni erano contratti precari che non avevano fatto perdere all'AC la detenzione degli immobili.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata respinse i ricorsi, decisione poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria delle Marche in appello. Il giudice ha ritenuto gli avvisi sufficientemente motivati perché fornivano gli elementi essenziali per esercitare il diritto di difesa (identificazione degli immobili, superficie, tariffa, importo con voce "importo pagato" = zero). Ha inoltre stabilito che non era necessario allegare le delibere comunali tariffarie richiamate, essendo atti generali pubblicati all'albo pretorio e quindi conoscibili. Sulla legittimazione passiva ha ritenuto che la TARSU si fonda sulla detenzione/possesso dell'immobile (prescindendo dalla produzione effettiva di rifiuti) e che le scritture private di assegnazione, temporanee e non registrate, non avevano trasferito la detenzione dall'Associazione agli ospiti; pertanto l'obbligo tributario rimaneva in capo all'AC. Appello respinto; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 507/1993, art. 62

    "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte..."

    Il presupposto impositivo è la detenzione/occupazione dell'immobile; la tassa è dovuta dal detentore/occupante indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti.

  • D.Lgs. 507/1993, art. 63

    Richiama i criteri di applicazione della tassa e giustifica la modalità con cui il Comune determina e comunica gli importi (superficie x tariffa).

  • D.Lgs. 507/1993, art. 71, comma 2-bis

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma che impone l'allegazione degli atti richiamati; la giurisprudenza interpreta tale obbligo in modo limitato, escludendo l'obbligo di allegazione per le delibere tariffarie pubbliche.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 7

    "Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama."

    Il principio generale non si estende automaticamente alle delibere comunali di natura generale che sono pubbliche e presumibilmente conoscibili.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Principi generali di motivazione dei provvedimenti amministrativi richiamati dallo Statuto del Contribuente; la corte applica il principio motivazionale limitandone l'effetto pratico in presenza di atti generali pubblici.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Ordinanze e sentenze citate: Cass. n. 16289/2017; Cass. ord. n. 13334/2020; ord. 8335/2021; Cass. sez. civ. n. 3829/2009; Cass. n. 20620/2019; Cass. n. 8296/2022

    Principio consolidato secondo cui le delibere comunali a contenuto generale (tariffe TARSU/TARI) non devono essere allegate agli avvisi perché conoscibili; l'avviso è comunque motivato se contiene gli elementi essenziali che pongono il contribuente in condizione di difendersi; la soggettività passiva ricade sul detentore/concedente quando la detenzione non risulta trasferita con titolo conforme.

Massime di principio

  • Gli avvisi di accertamento in materia di TARSU sono validi se contengono gli elementi essenziali della pretesa (identificazione degli immobili, superficie, tariffa applicata, importo) che permettono al contribuente di esercitare il diritto di difesa.
  • Non è sempre necessario allegare alle ingiunzioni/avvisi le delibere comunali tariffarie richiamate: le delibere a contenuto generale, pubblicate sull'albo pretorio, sono presumibilmente conoscibili e costituiscono presupposto, non elemento motivazionale obbligatorio da allegare.
  • La formula generica "omesso e/o parziale pagamento" non invalida l'atto se dal contenuto emerge chiaramente la pretesa (es. voce "importo pagato" = zero) e il contribuente può individuare e contestare gli elementi di fatto e di diritto.
  • La legittimazione passiva per la TARSU segue la detenzione/possesso dell'immobile: contratti di assegnazione precari o scritture private non registrate difficilmente trasferiscono la titolarità della detenzione e, quindi, l'onere tributario resta in capo al concedente/detentore.
  • Per spostare la soggettività passiva su terzi (es. assegnatari/ospiti) occorrono prove contrattuali chiare e formalmente idonee (contratto di locazione registrato o altro titolo che dimostri il trasferimento della detenzione), non meri accordi precari o volture utenze.
  • Per contestare efficacemente un avviso TARSU conviene documentare che la detenzione è stata effettivamente trasferita: contratti registrati, fatture/bollette intestate all'occupante, pagamenti dimostrabili effettuati dall'occupante, clausole contrattuali che trasferiscono espressamente oneri e diritti.
  • In fase di difesa amministrativa/giudiziale è utile verificare la pubblicazione delle delibere tariffarie (albo pretorio) e raccogliere tutta la documentazione contrattuale interna (convenzioni, contratti di locazione, scritture private) per dimostrare l'effettiva titolarità della detenzione.
  • La compensazione delle spese è possibile in presenza di questioni giuridiche non banali o di novità di diritto; tuttavia la parte che vuole sottrarsi al pagamento ha l'onere probatorio di dimostrare che la detenzione è cessata o trasferita in modo da spostare la soggettività passiva.

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