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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31881/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini Irpef, ha determinato il reddito di partecipazione del socio per l'anno d'imposta 2006, tenendo conto del recesso di due soci accomandanti e imputando il reddito al solo socio rimasto. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: 1) la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della socia receduta e della Camera di Commercio, ritenuti litisconsorti necessari; 2) l'inopponibilità del recesso fino all'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese; 3) l'illegittimità dell'operato della Camera di Commercio per violazione della disciplina sull'iscrizione d'ufficio del recesso e per omesso avvio degli adempimenti conseguenti alla perdita della pluralità dei soci; 4) la violazione dello Statuto del contribuente per mancata allegazione dei provvedimenti relativi al recesso posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che il recesso del socio di società di persone è atto unilaterale recettizio efficace nei rapporti interni dal momento della comunicazione agli altri soci, mentre l'art. 2290 c.c. disciplina solo l'opponibilità ai terzi di buona fede e non i rapporti tra soci. Poiché, all'epoca dell'accertamento, il recesso dei soci accomandanti era già stato comunicato al socio accomandatario, l'Ufficio poteva legittimamente determinare il reddito nei confronti dell'unico socio rimasto, senza necessità di integrare il contraddittorio con i soci receduti o con la Camera di Commercio. È stato quindi confermato il rigetto del ricorso introduttivo e la Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2290 c.c.

    Il recesso del socio è atto unilaterale recettizio; la norma regola l'opponibilità ai terzi di buona fede e non i rapporti interni tra soci.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di imputazione del reddito di partecipazione; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di imputazione del reddito e avviso di accertamento; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte non affronta specifici profili applicativi, ritenendo infondato il motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; non viene ravvisata violazione.

  • art. 16 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581

    Richiamato quale norma violata dal comportamento della Camera di Commercio, ma la censura è ritenuta irrilevante ai fini della validità dell'atto impositivo.

  • art. 2192 c.c.

    Richiamato in relazione all'iscrizione nel Registro delle Imprese; la Corte ritiene non decisiva l'eventuale irregolarità della comunicazione al socio accomandatario ai fini fiscali.

  • art. 3 d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti al venir meno della pluralità dei soci; la sua eventuale violazione non incide sulla legittimità dell'accertamento emesso nei confronti del socio superstite.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di leale collaborazione e chiarezza non risulta violato perché gli atti richiamati erano conosciuti dal contribuente per esserne stato riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge e nullità processuali, ma sono state tutte respinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il recesso del socio di una società di persone, una volta comunicato agli altri soci, produce effetti nei rapporti interni a prescindere dalla successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, che rileva soprattutto ai fini dell'opponibilità ai terzi di buona fede.
  • In tema di accertamento del reddito di partecipazione, l'Ufficio può imputare il reddito al socio che risulti ancora tale al momento d'imposta rilevante, quando il recesso degli altri soci sia già intervenuto ed efficace nei rapporti interni.
  • La mancata partecipazione al giudizio dei soci receduti non determina difetto di contraddittorio necessario se la pretesa tributaria è rivolta soltanto al socio superstite, ossia all'unico soggetto che, per il periodo d'imposta considerato, risulta ancora parte della compagine sociale.
  • Eventuali vizi o omissioni del procedimento di iscrizione del recesso nel Registro delle Imprese non incidono, di per sé, sulla legittimità dell'avviso di accertamento quando il fatto del recesso sia già noto al contribuente e la pretesa fiscale sia correttamente indirizzata al soggetto passivo effettivo.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'accertamento non è violato se il contenuto essenziale di tali atti è già conosciuto dal contribuente, in modo da consentirgli una piena difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaBuona fede e correttezza

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