Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a un'associazione sportiva dilettantistica per gli anni 2013 e 2014, con recupero a tassazione di maggiori imposte dirette, IRAP e IVA. L'Ufficio, a seguito di verifica della direzione provinciale, contestava l'illegittimo utilizzo del regime agevolativo della legge n. 398/1991, assumendo che l'ente non avesse rispettato i requisiti formali e sostanziali richiesti per gli enti associativi/sportivi dilettantistici. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia e l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di appello non avesse dato conto delle doglianze sull'omesso esame delle contestazioni contenute negli avvisi e nel pvc; con il secondo denunciava violazione delle norme fiscali di riferimento, sostenendo che le irregolarità riscontrate non fossero mere violazioni formali ma violazioni sostanziali idonee a far perdere il regime di favore, in particolare per inadeguatezza statutaria, assenza di democraticità interna, difformità tra rendiconto e contabilità, mancata numerazione delle fatture e mancato versamento dell'IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva male applicato i principi in tema di agevolazioni per le associazioni sportive dilettantistiche, avendo ritenuto sufficiente un generico rinvio allo statuto e ai regolamenti federali nonostante la contestata mancanza, nello statuto, delle clausole richieste dalla legge per accedere al regime di favore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata vi incorra.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione nel processo tributario; la sentenza impugnata è ritenuta motivata in modo sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale tributario.
comma 3; comma 4 quinquies
le agevolazioni per gli enti associativi spettano solo se l'attività è svolta nei limiti previsti e se lo statuto contiene le clausole richieste dalla norma.
indicato come disciplina successiva e corrispondente all'art. 111 del previgente TUIR.
art. 90, comma 18, L. n. 289/2002
le associazioni sportive dilettantistiche devono prevedere nello statuto specifiche clausole su oggetto sociale, assenza di lucro, democraticità interna, rendiconti e devoluzione del patrimonio.
il regime agevolativo si applica alle associazioni sportive dilettantistiche non lucrative affiliate alle federazioni sportive dilettantistiche, secondo i requisiti di legge.
l'onere di provare i presupposti dell'esenzione fiscale incombe sul soggetto che la invoca.
artt. 143 e segg. d.P.R. n. 917/1986
richiamati dall'Agenzia in relazione ai presupposti fiscali degli enti associativi e al rispetto delle clausole statutarie e operative richieste.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; una motivazione succinta ma logicamente comprensibile non integra nullità.
- L'affiliazione a un organismo sportivo o la veste formale di ente non commerciale non bastano da sole a fondare il regime agevolativo: occorre la prova del concreto svolgimento dell'attività nei limiti prescritti dalla legge.
- Per fruire delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche è necessario che lo statuto contenga espressamente tutte le clausole imposte dalla normativa, senza che un generico rinvio allo statuto o ai regolamenti federali possa supplire alla loro mancanza.
- L'onere di dimostrare i presupposti di fatto e di diritto dell'esenzione o dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
- Le irregolarità che incidono sui requisiti legali e statutari dell'ente possono avere natura sostanziale e determinare la perdita del regime di favore, non potendo essere automaticamente degradate a mere violazioni formali.
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