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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31711/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello contro un avviso di accertamento relativo all'anno 2010. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi per euro 22.870,00, ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e detratti ai fini IVA per difetto di inerenza, sulla base di PVC della Guardia di Finanza. Con il primo motivo la ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse valutato la documentazione prodotta, in particolare un prospetto analitico sull'inerenza dei singoli costi. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che tutte le spese fossero inerenti ex art. 109 d.P.R. 917/1986 e che, quanto alle spese di rappresentanza per euro 10.074,15, fossero deducibili ex art. 108, comma 2, TUIR e DM 19/11/2008. La Corte ha rilevato che la doglianza ex art. 360, n. 5, in realtà mirava a una rivalutazione della documentazione e, inoltre, si trattava di doppia conforme senza specifica indicazione delle diverse rationes di fatto di primo e secondo grado. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente sollecitasse una revisione del merito, poiché la CTR aveva accertato in fatto la non correlazione di molte fatture all'attività imprenditoriale e l'assenza di giustificazione per qualificare altre spese come di rappresentanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare la valutazione della documentazione e perché, in presenza di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, tendeva a rimettere in discussione apprezzamenti di merito già compiuti dalla CTR sulla mancanza di inerenza dei costi e sulla non deducibilità delle spese di rappresentanza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio

    Dopo la riforma del 2012, consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti; non è utilizzabile per censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive o di documenti in quanto tali.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    Il requisito dell'inerenza dei costi deducibili si collega alla riferibilità del costo all'attività imprenditoriale e non a un giudizio di utilità o congruità economica della spesa.

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se sostenute con finalità promozionali idonee anche solo potenzialmente a generare benefici economici per l'impresa.

  • d.M. 19 novembre 2008

    Richiamato quale fonte dei requisiti delle spese di rappresentanza ai fini della deducibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o la mancata considerazione di argomentazioni difensive.
  • In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il principio di inerenza dei costi deducibili richiede la riferibilità qualitativa della spesa all'attività d'impresa; non è necessario che la spesa produca un vantaggio economico immediato, né rileva la sua mera congruità quantitativa.
  • L'onere di provare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione alla produzione dei costi grava sul contribuente che ne chiede la deduzione o la detrazione IVA.
  • Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se risultano giustificate da una funzione promozionale dell'impresa e dalla possibilità, anche solo potenziale e indiretta, di generare benefici economici.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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