Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso ai fini Ires, Irap e Iva, con il quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi ritenuti non di competenza per euro 18.438,64, contestato l'omessa contabilizzazione di rimanenze per euro 540,00 e ricostruito maggiori ricavi non dichiarati per euro 288.481, irrogando le relative sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse aderito in modo acritico alle tesi della contribuente, senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, sia sulla percentuale di sfrido usata per contestare i maggiori ricavi, sia sulle giustificazioni relative ai costi non di competenza; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., deducendo che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a superare le presunzioni poste dall'Ufficio circa maggiori ricavi e costi indebiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR non era apparente: il giudice di merito aveva indicato, sia pure in forma concisa, gli elementi posti a base della decisione, richiamando la documentazione della società sulla produzione di rifiuti, il calcolo analitico della produzione e la ricostruzione dettagliata, voce per voce, delle iscrizioni nell'inventario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché, sotto la veste della violazione di legge, l'Agenzia mirava in realtà a una rivalutazione del merito; la CTR aveva svolto un apprezzamento fattuale non sindacabile in cassazione, e non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudice non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto assolto quello gravante sulla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del dovere di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente, non quando è concisa ma intelligibile
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiama, nel processo tributario, l'obbligo di motivazione della decisione
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
impone la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
art. 111 Cost., comma 6
la motivazione della decisione è obbligo costituzionalmente imposto
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
l'errore rileva solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando valuta erroneamente se la prova sia stata raggiunta
le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato perché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece richiesta una confutazione espressa di tutte le allegazioni e difese, essendo sufficiente una motivazione concisa ma idonea a rendere intelligibile la decisione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché tende a trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche utilizzando percentuali di ricarico; il contribuente può superarle con prova contraria documentale o analitica, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; se invece il giudice ritiene, con valutazione di merito, che la parte onerata abbia assolto l'onere, l'errore attiene all'apprezzamento della prova e non alla regola di riparto dell'onere probatorio.
- In materia di competenza per esercizio dei costi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'imputazione di un costo a un determinato esercizio anziché a un altro.
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