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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, emesso ai fini Ires, Irap e Iva, con il quale l'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi ritenuti non di competenza per euro 18.438,64, contestato l'omessa contabilizzazione di rimanenze per euro 540,00 e ricostruito maggiori ricavi non dichiarati per euro 288.481, irrogando le relative sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse aderito in modo acritico alle tesi della contribuente, senza spiegare le ragioni del proprio convincimento, sia sulla percentuale di sfrido usata per contestare i maggiori ricavi, sia sulle giustificazioni relative ai costi non di competenza; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., deducendo che la contribuente non avesse fornito prova contraria idonea a superare le presunzioni poste dall'Ufficio circa maggiori ricavi e costi indebiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR non era apparente: il giudice di merito aveva indicato, sia pure in forma concisa, gli elementi posti a base della decisione, richiamando la documentazione della società sulla produzione di rifiuti, il calcolo analitico della produzione e la ricostruzione dettagliata, voce per voce, delle iscrizioni nell'inventario. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché, sotto la veste della violazione di legge, l'Agenzia mirava in realtà a una rivalutazione del merito; la CTR aveva svolto un apprezzamento fattuale non sindacabile in cassazione, e non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudice non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto assolto quello gravante sulla contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece richiesta una confutazione espressa di tutte le allegazioni e difese, essendo sufficiente una motivazione concisa ma idonea a rendere intelligibile la decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che formalmente denuncia violazione di legge ma mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché tende a trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche utilizzando percentuali di ricarico; il contribuente può superarle con prova contraria documentale o analitica, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; se invece il giudice ritiene, con valutazione di merito, che la parte onerata abbia assolto l'onere, l'errore attiene all'apprezzamento della prova e non alla regola di riparto dell'onere probatorio.
  • In materia di competenza per esercizio dei costi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'imputazione di un costo a un determinato esercizio anziché a un altro.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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