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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31713/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole all'associazione. La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, emesso dopo PVC della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore IRES, IRAP e IVA assumendo che l'associazione avesse indebitamente fruito del regime agevolato previsto per gli enti associativi: secondo l'Amministrazione, le somme versate dai soci, pur formalmente qualificate come quote associative, avrebbero in realtà rappresentato corrispettivi specifici per prestazioni di natura commerciale, con conseguente imponibilità. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR si fosse limitata ad affermazioni apodittiche sulla natura associativa delle somme, senza spiegare le ragioni della prevalenza accordata allo statuto rispetto al PVC. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 148 TUIR in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente addossato all'Ufficio la prova dell'attività commerciale, mentre, trattandosi di un'agevolazione fiscale, spettava all'ente che invocava il beneficio dimostrare i presupposti di fatto dell'esenzione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata da motivazione meramente apparente, perché la CTR aveva affermato in modo apodittico la natura non commerciale delle somme versate dagli associati e la conseguente inapplicabilità della pretesa fiscale, senza dare conto del percorso logico-giuridico seguito né spiegare perché gli elementi indiziari richiamati dall'Ufficio, tratti dal PVC della Guardia di Finanza, dovessero essere ritenuti inidonei. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro dedotto per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro dedotto per denunciare la violazione dell'art. 148 TUIR e dell'art. 2697 c.c.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto e il percorso logico della decisione; la loro omissione o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come norma sul contenuto della motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario impone un contenuto motivazionale analogo a quello del processo civile; la motivazione apparente comporta nullità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio tributario.

  • art. 148 TUIR

    commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8

    Le somme versate dagli associati non sono imponibili solo se effettivamente quote o contributi associativi e se l'attività è svolta in conformità alle finalità istituzionali; i corrispettivi specifici per prestazioni eccedenti o diverse sono imponibili e l'esenzione ha natura derogatoria.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di esenzione fiscale, l'ente che invoca il beneficio deve provare i presupposti di fatto che ne legittimano l'applicazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione è requisito costituzionalmente imposto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e quindi la sentenza è nulla quando il giudice si limita a formule assertive o apodittiche senza esplicitare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che sorreggono la decisione, rendendo impossibile il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • Nel processo tributario, una decisione che si limiti a recepire uno degli opposti materiali probatori senza confrontarsi in modo argomentato con le risultanze decisive addotte dall'Ufficio non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • Quando si controverte sulla spettanza di un'agevolazione o esenzione fiscale, la prova dei relativi presupposti di fatto grava sul contribuente che ne invoca l'applicazione, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario.
  • Ai fini dell'art. 148 TUIR, le somme versate dagli associati non possono essere considerate automaticamente non imponibili per il solo dato formale della denominazione: occorre verificare se si tratti di quote associative genuine o di corrispettivi specifici per prestazioni diverse o maggiori, rilevanti come reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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