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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19459/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società beneficiaria di una scissione parziale, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico sulla dichiarazione fiscale della società dante causa. La CTR aveva rigettato l’appello ritenendo che le operazioni di scissione fossero state realizzate senza corretta rappresentazione del debito tributario pregresso o comunque con effetto di sottrarre patrimonio alla riscossione, valorizzando la solidarietà passiva e la specialità della disciplina fiscale rispetto ai limiti civilistici della scissione. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame e violazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. 602/1973, deducendo la decadenza della riscossione per tardiva notificazione della cartella rispetto al termine triennale; 2) violazione dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente richiamato la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e avesse motivato in modo apparente; 3) violazione dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c., dell’art. 173 TUIR e dell’art. 15 d.lgs. 472/1997, assumendo che, in caso di scissione parziale, la responsabilità della beneficiaria fosse limitata o esclusa, anche perché il patrimonio netto assegnato era negativo; 4) nullità/inesistenza della sentenza per totale carenza di motivazione e dispositivo con riguardo ad alcuni giudizi riuniti. La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso dell’Agenzia per tardiva ri-notificazione, ma ha rigettato il ricorso principale: ha escluso che fossero fondati i vizi sulla motivazione, ha ritenuto corretta la disciplina della responsabilità solidale e illimitata per i debiti fiscali anteriori alla scissione parziale, e ha respinto anche la censura sulla pretesa omissione decisoria, rilevando che la sentenza impugnata si riferiva ai procedimenti riuniti e conteneva un comando decisorio sufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società beneficiaria. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate per tardività della notifica, senza però adottare statuizioni a carico dell’Agenzia. Nel merito ha respinto tutti i motivi: il primo perché formulato in parte come censura di insufficiente motivazione, vizio non più deducibile nei termini prospettati, e comunque infondato perché la società beneficiaria della scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della scissa per periodi d’imposta anteriori; il secondo e il terzo perché, in tema di scissione parziale, la disciplina fiscale speciale dell’art. 173, comma 13, TUIR e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997 prevale sui limiti civilistici della responsabilità ex artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., con conseguente legittimità dell’azione di riscossione verso tutte le società partecipanti indipendentemente dalla quota di patrimonio assegnata; il quarto perché la sentenza regionale, pur riunendo più giudizi, aveva richiamato i procedimenti e reso un decisum idoneo a individuare il comando giudiziale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Equitalia Centro s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come norma che imponeva il rispetto del termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento; la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo il motivo inammissibile e comunque infondato nei termini prospettati

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del controllo automatico che ha preceduto l’emissione della cartella

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base del controllo automatico ai fini IVA che ha preceduto l’emissione della cartella

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato dalla CTR e censurato dalla ricorrente; la Corte precisa che il giudice di merito non ha fondato la decisione sull’accertamento di un reato in senso proprio, ma ha utilizzato il riferimento in chiave argomentativa

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante; la Corte esclude che la sentenza impugnata fosse nulla per tale ragione

  • art. 111 Cost.

    richiamato in collegamento alla censura di motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non è più deducibile il vizio di insufficiente motivazione, restando solo il controllo su omessa, apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica motivazione nei limiti indicati

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come il corretto parametro per far valere l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione di questa norma e non va dedotta come vizio ex art. 360 n. 3 o n. 5 c.p.c.

  • art. 2506-bis, comma 2, c.c.

    richiamato per i limiti della responsabilità nelle scissioni sul piano delle obbligazioni civili; la Corte afferma che tali limiti non si applicano alla responsabilità tributaria speciale

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione della responsabilità della beneficiaria; la Corte lo reputa inapplicabile ai debiti fiscali anteriori alla scissione, per la specialità della disciplina tributaria

  • art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986

    la Corte afferma che, in caso di scissione parziale, i debiti fiscali anteriori gravano solidalmente e illimitatamente su tutte le società partecipanti all’operazione

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    interpretato come conferma della solidarietà illimitata tra le società partecipanti alla scissione per le somme dovute a titolo di sanzioni tributarie

  • art. 173, comma 13, TUIR

    richiamato come norma speciale che consente all’Erario di agire verso tutte le società della scissione per i debiti fiscali antecedenti

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato quale previsione che estende la responsabilità solidale e illimitata anche alle sanzioni per violazioni tributarie

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità/inesistenza della sentenza per asserita mancanza di motivazione e dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    evocato nel dispositivo finale per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato nella giurisprudenza sulla riattivazione del procedimento notificatorio entro un termine ragionevole, usato per escludere la tempestività della ri-notifica nel caso concreto

Massime di principio

  • In caso di scissione parziale, i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione gravano solidalmente e illimitatamente su tutte le società partecipanti alla scissione, secondo la disciplina tributaria speciale, che prevale sui limiti di responsabilità previsti per le obbligazioni civili.
  • La disciplina speciale in materia tributaria giustifica un trattamento differenziato rispetto alla responsabilità civilistica nella scissione, perché è finalizzata a garantire un’agevole riscossione dei tributi e risponde a criteri di adeguatezza e proporzionalità.
  • L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non può essere utilmente veicolata come vizio di cui ai nn. 3 o 5 della medesima norma.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione; resta deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo o i vizi radicali della motivazione, come la totale assenza o la mera apparenza.
  • In tema di notificazioni processuali non andate a buon fine, la conservazione degli effetti della richiesta originaria richiede la riattivazione immediata del procedimento notificatorio; la rimessione in termini è esclusa quando l’insuccesso dipenda da un errore imputabile al notificante e quando la rinnovazione non sia tempestiva.
  • La sentenza è nulla per contrasto tra motivazione e dispositivo solo se il provvedimento risulta inidoneo a individuare il concreto comando giudiziale; un richiamo complessivo ai procedimenti riuniti può bastare se consente di comprendere la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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