Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato a un'associazione sportiva dilettantistica il mancato rispetto dei requisiti previsti per il regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991 e all'art. 148 TUIR, ritenendo che l'ente svolgesse attività in violazione delle prescrizioni statutarie e di legge, con conseguente recupero a tassazione di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio ha inoltre esteso la responsabilità tributaria ai componenti del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 38 c.c. I contribuenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo, in sintesi: 1) illegittima estensione della responsabilità ai membri del consiglio direttivo e tardività della questione; 2) omessa pronuncia sulla legittimazione passiva dei membri del consiglio direttivo; 3) erronea applicazione dell'art. 38 c.c.; 4) erronea esclusione dei requisiti per il regime agevolato e per la qualificazione non commerciale dell'ente; 5) erroneo rilievo della distribuzione indiretta di utili; 6) omesso esame delle dichiarazioni dei soci sulla convocazione delle assemblee; 7) indebita indeducibilità dei costi; 8) omessa pronuncia sull'IVA e sulla sua eventuale scissione dai corrispettivi. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi tre motivi: ha affermato che il giudice tributario doveva esaminare d'ufficio la questione della legittimazione/passiva e ha chiarito che la responsabilità personale e solidale del semplice componente del consiglio direttivo non è automatica, richiedendo la prova di una concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell'associazione verso terzi; per i soggetti che erano anche legali rappresentanti e sottoscrittori della dichiarazione, invece, la responsabilità è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza richiamata. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati i restanti motivi, perché diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, perché proposti senza rispettare le preclusioni del processo tributario o perché privi di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai primi tre motivi e rinviata al giudice di merito per un accertamento fattuale sulla concreta attività svolta dai soli componenti del consiglio direttivo non legali rappresentanti.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, ma solo nei limiti relativi alla responsabilità dei "semplici" componenti del consiglio direttivo dell'associazione. Ha confermato invece l'impostazione della CTR quanto alla posizione dei soggetti che erano anche legali rappresentanti e sottoscrittori della dichiarazione fiscale, per i quali la responsabilità tributaria è stata ritenuta correttamente configurabile. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque rigettati. Ne è derivata la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché accerti in fatto se i componenti del consiglio direttivo non investiti della rappresentanza abbiano concretamente svolto attività negoziale idonea a vincolare l'ente verso terzi, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte.
Norme richiamate
La responsabilità personale e solidale dell'associato o del componente dell'organo direttivo non deriva automaticamente dalla sola carica rivestita, ma richiede la prova che il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente creando rapporti obbligatori con terzi. Nel caso dei legali rappresentanti e sottoscrittori della dichiarazione fiscale, la responsabilità è invece confermata secondo la giurisprudenza richiamata.
I requisiti per il regime agevolato degli enti associativi richiedono effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e il rispetto del divieto di distribuzione indiretta di utili; la loro insussistenza legittima il recupero a tassazione e la disapplicazione delle agevolazioni.
Il regime agevolato è subordinato al rispetto dei presupposti fiscali e statutari previsti dalla disciplina degli enti sportivi dilettantistici; la loro violazione comporta la perdita del beneficio.
Nel processo tributario non possono essere introdotti nuovi motivi mediante memorie illustrative, salvo la limitata ipotesi dei motivi aggiunti resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti, entro il termine previsto dalla norma.
Le memorie illustrative non possono essere usate per ampliare il thema decidendum con nuovi motivi di illegittimità dell'atto impugnato.
La mancata pronuncia su una questione ritualmente devoluta integra vizio denunciabile in cassazione.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, dichiarando inammissibili le censure che mirano in realtà a un nuovo esame del merito o della prova.
Richiamato nel quadro delle censure sulla qualificazione fiscale dell'ente e sulla perdita del regime agevolato.
Richiamato nel quadro delle censure sulla disciplina fiscale applicabile all'ente.
Richiamato nel quadro delle censure sulla perdita della qualifica agevolata dell'ente.
Richiamato dai ricorrenti nella doglianza sulla decadenza dalle agevolazioni.
Richiamato nelle censure sulla pretesa distribuzione indiretta di utili e sulla qualificazione dei compensi.
Richiamato nelle censure sulla pretesa distribuzione indiretta di utili e sulla qualificazione dei compensi.
Richiamato nelle censure dei ricorrenti sulla disciplina fiscale dell'ente e della distribuzione di utili.
artt. 27 e 3 del d.P.R. 600/73
Richiamati dai ricorrenti nelle censure relative al trattamento fiscale dei proventi e alla distribuzione indiretta di utili.
Richiamato nella censura sull'IVA e sulla sua applicazione ai corrispettivi incassati.
Richiamato nella censura sull'indeducibilità dei costi ai fini IRAP conseguente alla disapplicazione del regime agevolato.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo; non è consentito introdurre nuovi motivi con memorie illustrative, salvo la stretta ipotesi dei motivi aggiunti resa necessaria da documenti sopravvenuti o non conosciuti, da interpretarsi restrittivamente.
- La carenza di titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario se emerge dagli atti di causa, anche se la relativa questione sia stata sollevata tardivamente dalla parte.
- La responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del componente dell'organo direttivo di un'associazione non è automatica per il solo fatto della carica, ma richiede la prova di una concreta attività negoziale svolta in nome e per conto dell'ente verso i terzi.
- In materia di obbligazioni tributarie dell'associazione, l'Amministrazione finanziaria che invochi la responsabilità personale del singolo componente del consiglio direttivo deve provare non solo la carica rivestita, ma anche il concreto esercizio di poteri o attività esterne idonee a vincolare l'ente.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio sul fatto o sulla prova; quando si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile se tende a rivalutare il merito sotto la veste della violazione normativa.
- L'accertamento circa la mancanza dei requisiti sostanziali per il regime agevolato degli enti associativi, inclusa l'effettiva partecipazione dei soci e il divieto di distribuzione indiretta degli utili, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze probatorie.
- Nel motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un elemento probatorio non integra di per sé il vizio se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dalla sentenza di merito.
- La doppia conforme limita l'ammissibilità del vizio motivazionale in cassazione quando le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito coincidono.
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