Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2012 con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a un'associazione sportiva dilettantistica il mancato rispetto dei requisiti per fruire del regime agevolativo previsto per gli enti associativi, ritenendo che vi fosse una distribuzione indiretta di utili, scarsa o inesistente vita associativa, pagamenti non tracciati e assimilazione dei proventi ad attività commerciale, con recupero di Ires, Irap, Iva e sanzioni. In appello la CTR aveva accolto le ragioni dei contribuenti, ritenendo provata la sussistenza dei requisiti agevolativi, la regolarità della vita associativa e l'insussistenza di distribuzione indiretta di utili, nonché applicabile il favor rei in relazione a violazioni sul tracciamento dei pagamenti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) violazione delle norme fiscali sulle agevolazioni per enti associativi per avere la CTR attribuito alla democraticità interna un significato non corretto; 3) violazione delle medesime norme e dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova, posto a carico dell'Ufficio invece che dei contribuenti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione sulla questione delle fatture oltre soglia non tracciate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che per beneficiare delle agevolazioni riservate agli enti associativi occorre dimostrare in concreto il rispetto dei requisiti di partecipazione e democraticità interna e che l'onere della prova di tali presupposti grava su chi invoca il regime agevolato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato adeguatamente riprodotto il contenuto dell'avviso di accertamento né il thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se apparente o comunque inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la denunciata nullità della sentenza e per l'asserita ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge formulate con i motivi secondo e terzo.
Le agevolazioni per gli enti associativi spettano solo se lo statuto e la gestione concreta rispettano i requisiti di partecipazione e democraticità interna previsti dalla norma.
art. 90, comma 18, L. n. 289/2002
Norma richiamata insieme all'art. 148 TUIR per i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche che intendono fruire del regime agevolato.
Chi invoca una agevolazione fiscale deve provarne i presupposti; non spetta all'Amministrazione dimostrare il mancato rispetto delle condizioni agevolative quando esse siano contestate.
Richiamato nella doglianza sull'uso delle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel ribaltare l'onere probatorio.
Il motivo di ultrapetizione è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata riproduzione degli atti rilevanti.
La costituzione dell'intimato è valida con deposito del controricorso, ma resta ferma l'inammissibilità di memorie se la costituzione è tardiva.
Nel procedimento camerale l'intimato non può depositare memorie illustrative se non si è costituito tempestivamente con controricorso.
È richiamato per ribadire che le memorie non possono sanare la tardiva costituzione della parte intimata in cassazione.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla CTR per applicare il favor rei in tema di sanzioni e tracciabilità dei pagamenti.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali riservate agli enti associativi non è sufficiente la mera previsione statutaria: il giudice deve verificare in concreto che l'ente abbia effettivamente rispettato i principi di partecipazione e democraticità interna.
- Chi invoca un regime fiscale agevolato deve provare i fatti costitutivi del beneficio, compreso il concreto funzionamento associativo; in caso di contestazione, l'onere della prova non si sposta sull'Amministrazione finanziaria.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; se il giudice d'appello affronta le questioni preliminari e decide nel merito con un percorso argomentativo riconoscibile, il vizio non sussiste.
- In cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la deduzione di ultrapetizione o di errori sul thema decidendum richiede la riproduzione o puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti.
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