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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con recupero di maggiori IRAP, IVA e IRPEF e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio, a seguito di verifica fiscale e questionario, ha disconosciuto la deduzione di costi per sponsorizzazioni ritenuti antieconomici e non inerenti, recuperando anche l'IVA detratta e rideterminando il valore della produzione netta; ai soci è stato imputato pro quota il maggior reddito. In appello la CTR ha accolto le ragioni dell'Ufficio, ritenendo anzitutto non provata l'effettiva esistenza dei costi e, in ogni caso, qualificandoli come spese di rappresentanza e non deducibili/detraibili. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta decisione ultra/extra petita; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa valutazione delle prove sull'effettività delle prestazioni pubblicitarie e sulla congruità dei costi; ulteriore omessa motivazione sulla economicità delle operazioni; e omessa pronuncia sulla legittimità del recupero dei costi di sponsorizzazione a favore di un'associazione sportiva dilettantistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava motivazione apparente, osservando che la CTR aveva espresso una ratio decidendi sufficiente e non meramente apparente, fondata sull'accertamento fattuale della mancata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività pubblicitaria e quindi dell'inesistenza dei costi. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non colpivano tale ratio decisiva, ma solo un'argomentazione ulteriore della sentenza relativa alla qualificazione delle spese come di rappresentanza anziché di pubblicità, argomentazione considerata obiter dictum. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei contribuenti e li ha condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del potere di rettifica del reddito d'impresa in presenza di elementi indiziari; nel caso concreto il recupero è stato fondato sul disconoscimento dei costi

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base per la rettifica dell'IVA e il recupero dell'imposta detratta sui costi ritenuti non provati/non inerenti

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato dai ricorrenti per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché la decisione poggia sulla mancata prova dei costi

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR è presente e argomentata

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alla luce dei canoni ermeneutici

  • d.P.R. n. 115 del 20 giugno 2002

    richiamato solo nel dispositivo finale in tema di spese e contributo unificato, senza ulteriore specificazione nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione manchi in assoluto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non pienamente persuasiva o incompleta rispetto alle prove.
  • Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ratio decidendi autonoma e prioritaria, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente quella ratio; le critiche rivolte a rationes ulteriori o ad argomentazioni svolte ad abundantiam sono inammissibili.
  • In materia di deduzione di costi fiscali, se il giudice di merito accerta in fatto la mancata prova dell'effettiva esistenza delle operazioni da cui i costi derivano, ogni ulteriore questione sulla qualificazione delle spese o sulla loro inerenza diviene logicamente recessiva.
  • La contestazione dell'onere della prova non può essere accolta quando la decisione impugnata si fonda sull'accertamento, in fatto, che il contribuente non abbia dimostrato il presupposto costitutivo del costo dedotto.
  • L'omessa pronuncia o l'extra/ultra petizione non sono configurabili se la censura del ricorrente non considera la reale ratio della sentenza impugnata e si limita a contestarne passaggi argomentativi non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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