Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e dei suoi soci per gli anni d'imposta 2007 e 2008, con recupero di maggiori IRAP, IVA e IRPEF e irrogazione di sanzioni. L'Ufficio, a seguito di verifica fiscale e questionario, ha disconosciuto la deduzione di costi per sponsorizzazioni ritenuti antieconomici e non inerenti, recuperando anche l'IVA detratta e rideterminando il valore della produzione netta; ai soci è stato imputato pro quota il maggior reddito. In appello la CTR ha accolto le ragioni dell'Ufficio, ritenendo anzitutto non provata l'effettiva esistenza dei costi e, in ogni caso, qualificandoli come spese di rappresentanza e non deducibili/detraibili. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta decisione ultra/extra petita; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova; nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa valutazione delle prove sull'effettività delle prestazioni pubblicitarie e sulla congruità dei costi; ulteriore omessa motivazione sulla economicità delle operazioni; e omessa pronuncia sulla legittimità del recupero dei costi di sponsorizzazione a favore di un'associazione sportiva dilettantistica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si denunciava motivazione apparente, osservando che la CTR aveva espresso una ratio decidendi sufficiente e non meramente apparente, fondata sull'accertamento fattuale della mancata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività pubblicitaria e quindi dell'inesistenza dei costi. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché non colpivano tale ratio decisiva, ma solo un'argomentazione ulteriore della sentenza relativa alla qualificazione delle spese come di rappresentanza anziché di pubblicità, argomentazione considerata obiter dictum. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei contribuenti e li ha condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del potere di rettifica del reddito d'impresa in presenza di elementi indiziari; nel caso concreto il recupero è stato fondato sul disconoscimento dei costi
richiamato come base per la rettifica dell'IVA e il recupero dell'imposta detratta sui costi ritenuti non provati/non inerenti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato dai ricorrenti per dedurre nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato dai ricorrenti per denunciare la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del minimo costituzionale
invocato per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché non colpiscono la ratio decidendi
invocato per la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché la decisione poggia sulla mancata prova dei costi
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR è presente e argomentata
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. alla luce dei canoni ermeneutici
d.P.R. n. 115 del 20 giugno 2002
richiamato solo nel dispositivo finale in tema di spese e contributo unificato, senza ulteriore specificazione nel testo fornito
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la motivazione manchi in assoluto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non pienamente persuasiva o incompleta rispetto alle prove.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una ratio decidendi autonoma e prioritaria, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente quella ratio; le critiche rivolte a rationes ulteriori o ad argomentazioni svolte ad abundantiam sono inammissibili.
- In materia di deduzione di costi fiscali, se il giudice di merito accerta in fatto la mancata prova dell'effettiva esistenza delle operazioni da cui i costi derivano, ogni ulteriore questione sulla qualificazione delle spese o sulla loro inerenza diviene logicamente recessiva.
- La contestazione dell'onere della prova non può essere accolta quando la decisione impugnata si fonda sull'accertamento, in fatto, che il contribuente non abbia dimostrato il presupposto costitutivo del costo dedotto.
- L'omessa pronuncia o l'extra/ultra petizione non sono configurabili se la censura del ricorrente non considera la reale ratio della sentenza impugnata e si limita a contestarne passaggi argomentativi non decisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2025 del 02/10/2025
- ordinanza_civile · 2 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 26545/2025 del 02/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →