Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori II.DD., IVA e sanzioni per l'anno d'imposta 2010, ritenendo che l'ente avesse svolto attività commerciale in violazione dell'art. 148, commi 3 e 4, TUIR e che, quindi, non potesse beneficiare del regime agevolativo di cui alla L. n. 398/1991. In particolare, venivano contestati: i corrispettivi per il noleggio/custodia degli stipetti degli spogliatoi, i pagamenti per i gettoni dell'illuminazione dei campi e gli importi collegati agli inviti di non soci. La CTR aveva confermato la pretesa fiscale, qualificando tali entrate come commerciali e ritenendo, quanto ai gettoni energia, tardiva la prova documentale prodotta solo in appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 148 TUIR per avere escluso che quelle prestazioni fossero strettamente funzionali agli scopi istituzionali; 2) vizio motivazionale e omessa motivazione in ordine alla tassazione degli incassi relativi agli inviti ai non soci; 3) violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile la prova documentale prodotta in appello sui costi di diretta imputazione dei gettoni energia; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle imposte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi, secondo e quarto motivi; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se utilizzati come elementi indiziari e non solo come prova documentale in senso stretto. La CTR aveva erroneamente ritenuto tardiva la documentazione prodotta in secondo grado e non ne aveva esaminato la rilevanza ai fini della prova che i corrispettivi dei gettoni non eccedessero i costi di diretta imputazione. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per gli ulteriori profili rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 148, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917/1986
la Corte ricostruisce il motivo come censura alla qualificazione di alcune entrate dell'associazione come proventi commerciali, ma non accoglie la doglianza sul punto perché essa mira a un riesame del fatto e della sussunzione operata dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto o delle risultanze probatorie già valutate nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, il motivo è configurabile solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
la doppia conforme rende inammissibile il vizio motivazionale nei limiti previsti dalla disciplina processuale richiamata dalla Corte.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012; nel caso concreto opera la nuova formulazione del vizio motivazionale.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti; tale facoltà riguarda anche documenti utilizzabili come meri elementi indiziari idonei a fondare presunzioni semplici.
sono richiamati per chiarire che i documenti nuovi in appello possono essere prova documentale in senso proprio oppure elementi utili al ragionamento presuntivo.
i documenti prodotti in appello possono essere valorizzati come elementi indiziari idonei a sostenere una presunzione semplice.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione di legge non consente di ottenere una rivalutazione del merito né una diversa lettura delle prove, quando il giudice di appello abbia già compiuto un apprezzamento congruo e coerente dei fatti.
- Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello; il divieto di preclusioni non riguarda solo la prova documentale in senso stretto, ma anche documenti utilizzabili come elementi indiziari per fondare presunzioni semplici.
- La riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. limita il sindacato di legittimità al solo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con esclusione delle censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente circoscritto e non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio già scrutinato nei gradi di merito.
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