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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno 2011, maggiori imposte dirette, IVA e sanzioni nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio ha ritenuto che alcune entrate dell’associazione derivassero da attività commerciale non compatibile con il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, in particolare i corrispettivi per il noleggio degli stipetti/armadietti degli spogliatoi, la vendita di gettoni per l’illuminazione dei campi e gli importi collegati agli inviti di non soci. La CTR ha confermato l’accertamento, ritenendo che la concessione degli stipetti non fosse strettamente funzionale agli scopi istituzionali e che i gettoni per l’energia elettrica dovessero essere tassati come corrispettivi commerciali, anche per mancata prova, in primo grado, che i relativi importi non eccedessero i costi di diretta imputazione. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 148, terzo comma, TUIR, sostenendo che stipetti, inviti ai non soci e illuminazione notturna sarebbero attività strettamente connesse alle finalità istituzionali e non riconducibili a eccezioni che escludano il regime agevolato; 2) omessa motivazione/omesso esame in relazione alla tassazione degli incassi legati agli inviti ai non soci; 3) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tardiva la documentazione prodotta in appello sui costi dell’energia elettrica; 4) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle imposte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, fondato il terzo e rigettato il quarto. Ha affermato che le censure sui primi due motivi miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli accertamenti di fatto, preclusa in cassazione; inoltre il secondo motivo era formulato secondo un paradigma motivazionale non più vigente e, per la doppia conforme, non era scrutinabile nei termini dedotti. Il terzo motivo è stato accolto perché nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche come meri elementi indiziari, e la CTR ha errato nel ritenere tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta in secondo grado per dimostrare che i corrispettivi dei gettoni non eccedevano i costi di diretta imputazione. Il quarto motivo è stato respinto poiché la domanda subordinata deve ritenersi implicitamente rigettata dalla decisione di merito sfavorevole nel suo complesso. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente al profilo accolto e agli altri eventuali profili rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 148, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917/1986

    Le attività svolte dall’associazione possono restare fuori dall’area commerciale solo se strettamente funzionali alle finalità istituzionali e non rientrano nelle attività che la norma considera commerciali; la Corte, però, non decide nel merito la qualificazione, perché la censura era inammissibile come richiesta di riesame del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È il paradigma invocato per denunciare la violazione di legge nella sussunzione della fattispecie, ma la Corte evidenzia che la doglianza, in concreto, tendeva a contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati per affermare che la qualificazione del negozio è sindacabile in cassazione quando si deduce violazione dei criteri ermeneutici; nel giudizio tributario, tuttavia, rileva l’essenza economica dell’operazione sottostante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Nel testo vigente dopo la riforma del 2012 il vizio è solo l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non sono più deducibili omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Nel caso di doppia conforme preclude il ricorso per cassazione sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, quando le ragioni di fatto delle due decisioni di merito coincidono.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello; tale facoltà vale anche se i documenti sono usati come meri elementi indiziari idonei a fondare presunzioni semplici.

  • art. 2699-2720 c.c.

    Richiamati per distinguere la prova documentale in senso proprio dall’uso dei documenti come elementi indiziari.

  • art. 2729 c.c.

    I documenti prodotti in appello possono valere come indizi, singolarmente o nel loro insieme, se dotati dei requisiti per fondare una presunzione semplice.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012

    Ha riformato il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 in poi.

  • L. n. 206/2021

    Richiamata solo per il percorso legislativo che ha condotto all’abrogazione dell’art. 348-ter c.p.c.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato per l’adeguamento processuale conseguente alla riforma e al coordinamento delle norme sul vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché la Cassazione non è giudice del merito.
  • Nel processo tributario la verifica della commercialità di un’operazione compiuta da un ente associativo deve avere riguardo all’effettiva essenza economica dell’attività svolta e non al solo nomen iuris o alla qualificazione formale attribuita dalla parte.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; le vecchie formule sull’insufficienza o contraddittorietà della motivazione non sono più ammissibili.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può contestare il vizio motivazionale se il ricorrente non dimostra che le due decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
  • Nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, e il giudice non può escluderne l’utilizzo solo perché prodotti per la prima volta in secondo grado.
  • I documenti prodotti in appello nel processo tributario possono rilevare anche come elementi indiziari, idonei, se del caso, a fondare una presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c.
  • Quando il giudice di merito rigetta integralmente la domanda principale, la mancata espressa statuizione su una domanda subordinata può integrare un rigetto implicito, non necessariamente un’omissione di pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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