Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva recuperato maggiori imposte IRES, IRPEF, IRAP e IVA e irrogato sanzioni per l'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo l'accertamento perché l'ente, pur dichiarandosi sportivo dilettantistico, in concreto svolgeva attività con fini di lucro e senza democraticità interna, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni in regime agevolato ex art. 148, comma 8, TUIR e legge n. 398/1991; inoltre aveva ritenuto non documentati i rimborsi spese per viaggi. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità/inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per vizi della notifica (busta anziché plico senza busta, con contestazione anche della tardività); 2) erroneità/contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione delle prove sulla effettiva comunicazione e attività dell'associazione; 3) violazione di legge e omessa valutazione di elementi probatori sul principio di democraticità dell'ente; 4) violazione dell'art. 69 TUIR in tema di ritenute alla fonte, sostenendo che la CTR avrebbe tassato l'intero importo anziché la sola eccedenza oltre la soglia esente di euro 7.500,00.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché cumulava in modo confuso doglianze eterogenee e utilizzava un vizio motivazionale non più vigente nella formulazione originaria, e in parte infondato perché la spedizione dell'appello in busta chiusa, anziché in plico senza busta, integra una mera irregolarità quando non sia contestato il contenuto o la riferibilità dell'atto. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, oltre a essere formulati in modo generico e promiscuo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di prova dei viaggi e dei relativi rimborsi, sicché la censura sulla sola corretta applicazione dell'art. 69 TUIR risultava un 'non motivo'. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
La notifica dell'atto di appello nel processo tributario deve seguire le forme previste; la spedizione in busta chiusa anziché in plico senza busta, tuttavia, non determina nullità quando non vi sia contestazione sul contenuto e sulla riferibilità dell'atto.
art. 20 d.lgs. n. 546/1992
La regola del perfezionamento della notificazione a mezzo posta per il notificante alla data di spedizione è ritenuta applicabile anche alla spedizione in busta chiusa, poiché la prescrizione è funzionale alla certezza dell'individuazione dell'atto notificato.
art. 360 c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non più come omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione.
art. 366 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito alla decisione impugnata; la censura che non si confronta con la ratio della sentenza o si risolve in un 'non motivo' è inammissibile.
art. 148, comma 8, TUIR
Richiamato come parametro delle condizioni di accesso al regime agevolato degli enti associativi, in particolare democraticità interna e assenza di fine di lucro.
L. n. 398/1991
Le agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche non spettano se l'ente, in concreto, opera con finalità lucrative e senza i requisiti statutari e sostanziali richiesti.
art. 69 TUIR
Richiamato dalla ricorrente in tema di ritenute alla fonte sui compensi/indennità e soglia di esenzione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con l'accertamento di fatto della CTR sulla mancanza di prova delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico, tassativo e riconducibile a uno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo vizi di violazione di legge e vizi motivazionali senza consentire una chiara individuazione delle doglianze.
- Per le sentenze soggette alla riforma del 2012, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non essendo più censurabile la motivazione come insufficiente o contraddittoria.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a riesaminare il merito o a rivalutare le prove: le censure che chiedono una nuova lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
- Nel processo tributario la spedizione dell'atto di impugnazione in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità se non vi è contestazione sull'identità del contenuto e sulla riferibilità dell'atto al mittente.
- Le agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi presuppongono non solo la previsione statutaria dei requisiti richiesti, ma anche il loro effettivo svolgimento in concreto; la mancanza di democraticità interna e l'esercizio di attività con finalità lucrative escludono il regime agevolato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura l'accertamento in fatto che sorregge la decisione.
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