Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica impugnava l'atto di contestazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni conseguenti a un accertamento di maggiori imposte dirette e IVA per gli anni 2010 e 2011. L'Ufficio riteneva che l'associazione svolgesse attività commerciale in contrasto con i requisiti agevolativi previsti per gli enti associativi dall'art. 148, commi 3 e 4, TUIR e, quindi, non potesse beneficiare del regime agevolato della L. n. 398/1991, valorizzando i proventi derivanti dal noleggio degli stipetti degli spogliatoi, dalla vendita di gettoni per l'illuminazione e dagli inviti a non soci. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo commerciale la messa a disposizione degli stipetti per corrispettivo e assoggettabili a tassazione i gettoni per l'energia elettrica, anche perché la prova che tali corrispettivi non eccedessero i costi di diretta imputazione non era stata fornita nei tempi del primo grado. In cassazione la contribuente deduceva: violazione dell'art. 148, comma 3, TUIR per avere escluso la natura istituzionale delle attività connesse a stipetti, inviti ai non soci e illuminazione; omessa motivazione o omesso esame circa l'assoggettamento a tassazione degli incassi legati agli inviti ai non soci; violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per avere ritenuto tardiva la prova documentale prodotta in appello sui gettoni energia; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle imposte.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, rigettato il quarto e dichiarato inammissibili o infondati i primi due. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto dell'ammissibilità in appello della documentazione prodotta e dei profili rimasti assorbiti. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, i documenti nuovi possono essere prodotti in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 anche come meri elementi indiziari, sicché era erroneo dichiararli inutilizzabili solo perché non prodotti in primo grado. Ha invece ritenuto che le censure sulla qualificazione commerciale delle attività e sulla motivazione sollecitassero un riesame del fatto non consentito in cassazione. L'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione delle imposte è stata esclusa in quanto la decisione di merito integralmente sfavorevole implicava il rigetto della domanda stessa.
Norme richiamate
art. 148, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917/1986
Le attività svolte dall'ente associativo possono rimanere fuori dall'ambito commerciale solo se strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione nel caso concreto perché le doglianze sul punto sono ritenute inammissibili o infondate come richieste di riesame del fatto.
Il beneficio agevolativo viene meno se l'ente svolge attività commerciale incompatibile con i requisiti previsti dalla disciplina speciale.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Può essere invocato per denunciare violazioni di legge, ma non per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già accertati.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La censura di omessa pronuncia può essere superata se dalla decisione emerge una pronuncia implicita di rigetto sulla domanda subordinata.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Nel testo vigente dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello; la facoltà vale anche quando i documenti sono utilizzati come meri elementi indiziari idonei a fondare una presunzione semplice, non solo come prova documentale in senso stretto.
Richiamati per distinguere la prova documentale dai documenti che possono valere come supporto indiziario in appello.
I documenti prodotti in appello possono avere valenza di indizi e concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione di una presunzione semplice.
Richiamati in relazione al sindacato di legittimità sulla qualificazione del negozio, ma la Corte precisa che nel giudizio tributario prevale l'essenza economica dell'operazione sottostante.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche quando tali documenti servano soltanto come indizi, purché siano idonei, da soli o con altri elementi, a fondare una presunzione semplice.
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito.
- Nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure formulate nei termini della vecchia 'motivazione insufficiente o contraddittoria'.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
- L'omessa pronuncia su una domanda subordinata non ricorre quando la decisione di merito adottata in senso integralmente sfavorevole alla parte comporta implicitamente il rigetto anche di quella domanda.
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