Cassazione Civile, Ordinanza n. 02641/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per IRAP, IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2010 e 2012. Il giudice d’appello aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, ritenendo valida la notifica della cartella a mezzo PEC, non necessaria la sottoscrizione digitale dell’atto notificato, e sufficiente la motivazione per relationem quanto agli interessi e il richiamo normativo o alla violazione quanto alle sanzioni. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione via PEC e sul documento informatico, sostenendo l’inesistenza della notifica e la necessità della firma digitale nonché la prova della regolarità della trasmissione a carico dell’agente della riscossione; 2) violazione dell’obbligo di motivazione della cartella ex art. 7 L. n. 212/2000; 3) omesso esame della nullità della cartella per inefficacia del ruolo, asseritamente privo di sottoscrizione; 4) omesso esame della regolamentazione delle spese del primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata: la notifica via PEC non è nulla se ha consentito la difesa del destinatario; la cartella derivante da controllo automatizzato può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e alla base normativa degli accessori secondo l’orientamento delle Sezioni Unite; l’omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l’invalidità quando l’atto è comunque riferibile all’organo da cui promana e la legge non richiede la firma; il quarto motivo era inammissibile perché denunciava omessa pronuncia su un motivo di appello, non omesso esame di fatti storici. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
il controllo automatizzato ex art. 36-bis è richiamato come procedimento nel quale il contribuente è già in grado di conoscere presupposti e ragioni della pretesa, con motivazione della cartella soddisfatta dal richiamo alla dichiarazione
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato per analogia al controllo automatizzato IVA, con la stessa conseguenza sulla sufficienza della motivazione
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della cartella; la Corte ribadisce che la notifica via PEC non è nulla se consente la difesa
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla notificazione degli atti tributari
richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica via PEC
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla validità del documento informatico notificato
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla validità del documento informatico
norma sull’obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’onere è assolto nei casi di controllo automatizzato con il richiamo alla dichiarazione e alla base normativa degli accessori
richiamato come norma generale sulla motivazione; la Corte la considera soddisfatta nei casi indicati dalle Sezioni Unite
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il principio di specificità dei motivi di ricorso è posto a base dell’inammissibilità per mancato confronto con la ratio decidendi e con la giurisprudenza
richiamato in correlazione con l’art. 366 c.p.c. per sanzionare l’inammissibilità dei motivi che non si confrontano con l’orientamento consolidato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale che delimita il vizio di violazione di legge dedotto nei primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per omesso esame di fatti; la Corte precisa che non può essere usata per censurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello
la cartella è predisposta secondo il modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo l’intestazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che denunci una violazione di legge senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l’orientamento giurisprudenziale consolidato, salvo indicare argomenti idonei a mutare indirizzo.
- La notificazione a mezzo PEC non è per ciò solo nulla se l’atto ha raggiunto il suo scopo, consentendo al destinatario di approntare la difesa; in tale ipotesi il vizio non determina invalidità utile.
- Nelle cartelle di pagamento conseguenti a controllo automatizzato, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente e, per gli accessori, alla base normativa e alla decorrenza, senza necessità della puntuale indicazione di tutti i criteri di calcolo.
- La mancanza di sottoscrizione del funzionario non comporta invalidità della cartella quando la legge non prevede espressamente tale requisito e l’atto è comunque inequivocabilmente riferibile all’ente da cui promana.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi e non può essere trasformato in censura di omessa pronuncia su un motivo di appello.
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