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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02592/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale mortale occorso mentre un motociclo di proprietà del convenuto in primo grado investiva un pedone, con conseguente risarcimento ai congiunti della vittima da parte dell'assicuratrice RCA. La compagnia ha poi esercitato azione di rivalsa ai sensi dell'art. 144, comma 2, cod. ass., assumendo che il veicolo fosse condotto da soggetto non abilitato alla guida se non munito di autorizzazione per esercitazioni (il c.d. foglio rosa), in violazione delle condizioni di polizza e dell'art. 122 c.d.s., poiché la guida sarebbe avvenuta in una strada urbana di grande scorrimento, non in luogo poco frequentato. Il convenuto ha resistito contestando la ricostruzione fattuale e, in appello e poi in cassazione, ha dedotto principalmente: la mancata applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; l'omesso esame di un fatto decisivo; l'erronea applicazione dell'art. 122 c.d.s.; nonché, in sostanza, l'irrilevanza della violazione delle regole sulle esercitazioni alla guida ai fini della rivalsa assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa non contestazione non opera quando la parte avversaria abbia già formulato una ricostruzione alternativa e incompatibile dei fatti, che vale come contestazione indiretta. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte relativa all'art. 122 c.d.s. perché la decisione di merito conteneva un accertamento in fatto insindacabile in cassazione, e comunque infondata la censura sulla clausola contrattuale, che prevedeva espressamente l'operatività della garanzia solo se l'esercitazione alla guida avveniva nei termini del Codice della strada. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 144, comma 2, cod. ass.

    consente all'assicuratore RCA che abbia pagato il danneggiato di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato nei casi previsti dal rapporto assicurativo e dalla disciplina applicabile.

  • art. 122 c.d.s.

    le esercitazioni su veicoli sono consentite solo in luoghi poco frequentati; la violazione di tale regola è stata valorizzata nei giudizi di merito per escludere l'operatività della garanzia.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma solo se tali fatti siano stati allegati in modo puntuale; la contestazione può risultare anche indirettamente da una versione alternativa incompatibile dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    resta fermo il riparto dell'onere probatorio; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse una mancata prova dei fatti decisivi, poiché le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione della ricostruzione fattuale.

  • art. 360, secondo comma, n. 5, c.p.c.

    non consente di rimettere in discussione in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito se la censura mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    non è configurabile quando la doglianza, formalmente prospettata come error in procedendo, in realtà mira a contestare apprezzamenti di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte onerata della prova; se la controparte espone una ricostruzione alternativa e incompatibile, la contestazione è già integrata e non sorge un ulteriore onere di contestazione.
  • La mera deduzione in cassazione di violazione dell'onere della prova non è sufficiente quando la censura mira, in sostanza, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • L'accertamento sulla sussistenza di un fatto storico o sulla qualificazione concreta del contesto fattuale è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio motivazionale o dalla violazione di legge, non per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Quando una clausola contrattuale collega espressamente l'operatività della garanzia al rispetto di determinate condizioni normative, la sua applicazione può essere negata se il giudice accerta che tali condizioni non erano rispettate.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito integrare il contenuto del ricorso attraverso la memoria illustrativa, la quale può solo illustrare le censure già formulate.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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