Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
I proprietari di un immobile confinante hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro bene, asseritamente derivanti da infiltrazioni d’acqua provenienti dal fondo vicino per effetto di scarichi e condutture non correttamente incanalate e, inoltre, la condanna del vicino all’esecuzione delle opere necessarie a eliminare le cause delle infiltrazioni. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda per difetto di prova del nesso causale. La corte d’appello, invece, aveva rigettato l’eccezione di transazione sollevata dal convenuto, aveva accolto in parte l’impugnazione e lo aveva condannato a ripristinare lo status quo ante della fascia esterna a contatto con il muro oppure a realizzare opere equivalenti, ritenendolo responsabile non della causazione originaria delle infiltrazioni ma dell’avere modificato lo stato dei luoghi e aggravato l’umidità preesistente del muro di confine. I ricorrenti principali hanno dedotto: contraddizione tra motivazione e dispositivo e ultrapetizione nella condanna al facere; omessa pronuncia sulla domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c.; travisamento della prova e violazione del principio di non contestazione; violazione delle norme sulla responsabilità per danni da cose e opere e sul nesso causale; omessa o errata valutazione del ruolo del muro divisorio, della custodia e della proprietà, nonché dell’eventuale applicazione dell’art. 887 c.c. Il resistente, con ricorso incidentale, ha censurato il rigetto dell’eccezione di transazione, sostenendo che l’accordo conciliativo del 2015 precludesse anche le domande proposte nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, e ha contestato la condanna al ripristino e la valutazione delle risultanze di CTU, assumendo che le richieste fossero già coperte dalla conciliazione e che la responsabilità fosse da ascrivere agli attori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale esclusivamente nella parte in cui denunciava l’omessa pronuncia sulla domanda di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., perché la corte territoriale, pur avendo accolto la domanda di condanna a un facere, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulla richiesta di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale e ha dichiarato inammissibili i restanti motivi principali, ritenendo inammissibili le censure che miravano, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, a un nuovo esame del merito, della CTU, del nesso causale, della transazione e della ripartizione delle responsabilità. Ha dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, osservando che esso si risolveva nella richiesta di una diversa lettura dell’accordo conciliativo e delle risultanze istruttorie. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; vi è vizio solo se manca la decisione su una domanda o se il giudice pronuncia oltre i limiti del petitum, non quando accolga una delle domande alternative o subordinate ritualmente introdotte.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La censura per motivazione apparente o contraddittoria non è fondata se motivazione e dispositivo risultano coerenti nel ritenere una responsabilità per aggravamento della situazione preesistente e nel disporre il correlato facere.
art. 614-bis c.p.c.
In presenza di una condanna a un facere, il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta di astreinte proposta dalla parte; l’omessa statuizione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
Non consente in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio; il travisamento della prova è configurabile solo come svista percettiva su un dato probatorio oggettivamente inesistente o diverso, non come diversa lettura delle risultanze.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce dopo una transazione per danni derivanti da un medesimo fatto deve provare che i pregiudizi domandati siano nuovi, successivi o imprevedibili rispetto a quelli coperti dall’accordo.
art. 872 c.c.
Richiamato come norma invocata per la responsabilità da alterazione del regime dei luoghi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare la ricostruzione fattuale.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito; la responsabilità, nel caso concreto, è stata esclusa o limitata in base alla diversa ricostruzione delle cause del danno.
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia presuppone un effettivo potere di fatto sulla cosa; nel caso esaminato mancava un accertamento in sentenza circa la custodia del muro in capo al convenuto, sicché la censura tendeva impropriamente a ottenere un nuovo apprezzamento di merito.
art. 887 c.c.
La sua applicazione dipende dalla prova dei presupposti fattuali del muro di sostegno tra fondi a dislivello; la censura è stata dichiarata inammissibile perché richiedeva una diversa ricostruzione del fatto.
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di interpretazione ed efficacia della transazione, ma senza accoglimento delle censure.
art. 1362 c.c.
Invocato per l’interpretazione dell’accordo conciliativo; la Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse soltanto a una diversa lettura del contenuto negoziale.
art. 1366 c.c.
Invocato quale criterio di interpretazione del contratto/transazione, senza che la censura superasse il limite del riesame di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato unitamente alle norme processuali a sostegno della doglianza di omessa pronuncia e di lesione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente alle norme processuali in relazione alla struttura della motivazione e alla necessaria pronuncia su tutte le domande.
art. 380-bis 1 c.p.c.
Norma sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.
Per denunciare correttamente il vizio di omessa considerazione della non contestazione o di una domanda proposta in giudizio occorre indicare specificamente atti e contenuto rilevante; in difetto, la censura è inammissibile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
È il parametro di riferimento per distinguere il travisamento della prova dall’errore di valutazione; il primo è rilevante come errore percettivo, non come mero dissenso sulla lettura del materiale probatorio.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito accoglie una domanda di condanna a un facere, il giudice deve pronunciarsi espressamente anche sull’eventuale richiesta di astreinte ex art. 614-bis c.p.c., se ritualmente proposta; l’omissione integra omessa pronuncia.
- Il travisamento della prova in cassazione sussiste solo se il giudice di merito attribuisce alla fonte probatoria un contenuto oggettivamente inesistente o radicalmente diverso da quello reale; non è invece denunciabile come tale la mera contestazione della valutazione delle prove o della CTU.
- Dopo una transazione o conciliazione, chi agisce per il risarcimento deve provare che i danni azionati siano nuovi, successivi all’accordo o imprevedibili al momento della sua conclusione; non basta allegare il persistere o l’aggravamento dello stesso pregiudizio già coperto dalla transazione.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la prova di un effettivo potere di fatto sulla cosa in capo al soggetto convenuto; in mancanza di un accertamento in fatto sul punto, la censura di violazione di legge tende inammissibilmente a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del nesso causale, della ripartizione delle responsabilità o dell’efficacia di una conciliazione sono inammissibili in sede di legittimità se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua.
- Per contestare efficacemente in cassazione la mancata considerazione della non contestazione o di specifiche domande ed eccezioni, è necessario indicare in modo puntuale gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto; altrimenti la censura è inammissibile.
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