Cassazione Civile, Ordinanza n. 37955/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da verifiche fiscali su rapporti tra una società operante nella pubblicità e un centro media, in particolare sui c.d. "premi impegnativa" riconosciuti ai concessionari di pubblicità. Per l'anno 2005 l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento IVA con ripresa per indebita detrazione e infedele dichiarazione, assumendo che tali somme non fossero corrispettivi di prestazioni di servizi, ma mere attribuzioni patrimoniali fuori dal campo IVA, poiché riconosciute indipendentemente da specifiche obbligazioni di fare, non fare o permettere. La CTP accoglieva solo in parte i ricorsi, mentre la CTR respingeva l'appello della società sul solo rilievo n. 8. In Cassazione la società deduceva sette motivi: omessa pronuncia e difetto di motivazione sull'eccezione di carenza motivazionale dell'avviso e sul richiamo al PVC; vizi motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c. sia nella formulazione previgente sia in quella novellata; nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile; omesso esame di dichiarazioni del rappresentante del centro media e dei contratti del 2005, sostenendo che i pagamenti erano in realtà provvigioni per attività di intermediazione rese e quindi operazioni imponibili IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta assolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento al PVC non è di per sé illegittima e, nel caso concreto, l'atto consentiva alla contribuente di conoscere compiutamente la pretesa e di difendersi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché il vizio denunciato non poteva essere dedotto come omessa motivazione o omesso esame di un "fatto decisivo" quando il fatto asseritamente omesso coincideva, in sostanza, con un motivo di appello; inoltre, per la sentenza impugnata, era applicabile il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., che non consente più il controllo sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo sui casi di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile. Ha poi dichiarato inammissibili il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, rilevando che la ricorrente chiedeva in sostanza una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Nel merito, la Corte ha ribadito che, ai fini IVA, è imponibile solo il compenso che costituisce il controvalore effettivo di una prestazione individualizzabile, esistente in un rapporto sinallagmatico diretto; se il premio è corrisposto solo al raggiungimento di un fatturato minimo o secondo criteri non ancorati a una prestazione specifica, esso può integrare una mera attribuzione di denaro fuori campo IVA, con conseguente illegittimità della detrazione dell'imposta eventualmente esposta per errore. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su un motivo di gravame integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va dedotta ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale rilevante per l'omessa pronuncia e per le nullità della sentenza dovute a motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
Nel testo novellato consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo, non più sulla sufficienza o contraddittorietà della motivazione; non è utilizzabile per censurare l'omessa pronuncia su un motivo di appello.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'avviso di accertamento deve consentire al contribuente di conoscere presupposti e ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di una congrua motivazione dell'atto impositivo.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente come parametro di motivazione degli atti amministrativi.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Impone l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale per essere validamente resa.
art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La Corte ne esclude l'applicabilità al giudizio di legittimità tributario quanto alla specialità del processo tributario di merito.
art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conferma l'assenza di una speciale disciplina del giudizio di legittimità tributario rispetto al novellato art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2, paragrafo 1, lett. c), della sesta direttiva IVA
La prestazione di servizi è imponibile solo se vi è rapporto giuridico con scambio sinallagmatico e controvalore effettivo del servizio.
art. 2, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
La mera cessione di denaro non è soggetta a IVA.
art. 3, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
La prestazione di servizi è imponibile solo se sussiste un nesso diretto e immediato con un corrispettivo individualizzabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al PVC della Guardia di Finanza è sufficiente quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale, i suoi presupposti e la sua entità, senza che sia necessaria una autonoma e distinta rielaborazione di tutti gli elementi da parte dell'Ufficio.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello va censurata come violazione dell'art. 112 c.p.c.; non può essere correttamente veicolata come omesso esame di un "fatto decisivo" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il preteso fatto coincide in realtà con la doglianza o il motivo di gravame.
- Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale": sono denunciabili solo mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, non già insufficienza o mera contraddittorietà argomentativa.
- Ai fini IVA, la prestazione di servizi è imponibile solo se il compenso rappresenta il controvalore effettivo di una prestazione individualizzabile resa in un rapporto sinallagmatico diretto; se il pagamento è condizionato al raggiungimento di un fatturato minimo o non è correlato a una specifica attività, manca il nesso diretto richiesto per l'imponibilità.
- Quando l'IVA è stata esposta e versata per operazioni che, in concreto, sono fuori campo o non imponibili, il diritto alla detrazione non sorge, perché esso presuppone l'effettiva debenza dell'imposta assolta.
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