Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da alcune cartelle di pagamento relative a IVA per gli anni d’imposta 1973, 1974 e 1975, originariamente emesse nei confronti di un’impresa individuale e poi poste in esecuzione nei confronti della società ricorrente, sul presupposto che vi fosse continuità tra l’impresa individuale e la società subentrante. La Commissione tributaria di secondo grado aveva annullato le cartelle, ma la Commissione tributaria centrale aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che non si trattasse di cessione d’azienda bensì di trasformazione dell’impresa individuale in società di persone, con conseguente continuità soggettiva. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato anche con memoria, ma la Corte ha rilevato d’ufficio che la società risultava cancellata dal registro delle imprese già nel 2010, quindi estinta prima della notificazione del ricorso. La ricorrente contestava la decisione della CTC sul profilo della continuità tra soggetti e sull’efficacia delle cartelle, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha ritenuto assorbente la questione preliminare della legittimazione/processualità del ricorso proposto da soggetto estinto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in limine, senza affrontare le censure di merito. Ha affermato che l’estinzione della società, verificatasi per cancellazione dal registro delle imprese prima della proposizione del ricorso per cassazione, impediva al liquidatore ormai cessato dalla carica di proporre validamente l’impugnazione. Conseguentemente ha condannato il liquidatore, in proprio, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2191 c.c.
Richiamato per affermare che la cancellazione della cancellazione è giustificata solo dalla prova della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, con conseguente presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Menionato solo per indicare che la ricorrente aveva depositato memoria illustrativa nel procedimento camerale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al contributo unificato aggiuntivo nei casi di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, art. 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il rinvio al contributo unificato previsto per il ricorso, ove dovuto.
art. 3, comma 16, D.L. n. 853/1985
Richiamato indirettamente nella motivazione della CTC, tramite il riferimento all’art. 2 della L. n. 28/1986, quale base normativa del subentro della società nella posizione del titolare dell’azienda conferita.
art. 2 L. 28 febbraio 1986
Citato dalla CTC come norma che prevede il subentro senza soluzione di continuità della società costituita ai sensi della disciplina richiamata nella posizione del titolare dell’azienda conferita nei rapporti di lavoro, previdenza e assistenza.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione; per le società di persone tale effetto opera salvo prova della prosecuzione dell’attività sociale, idonea a giustificare la cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c.
- Dopo l’estinzione della società, il liquidatore o legale rappresentante cessato dalla carica non è legittimato a proporre ricorso per cassazione in nome della società.
- L’ultrattività del mandato difensivo nei gradi successivi non può operare se l’impugnazione è proposta per un soggetto ormai inesistente o privo di capacità di stare in giudizio.
- Quando risulta assorbente una causa di inammissibilità processuale, la Corte non esamina le questioni di merito dedotte nel ricorso.
- Nei casi di ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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