Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per due annualità diverse, costi ritenuti indebitamente dedotti e l'IVA corrispondente indebitamente detratta, con applicazione di sanzioni. La ripresa traeva origine da un pagamento effettuato da una società in favore dell'altra per definire una controversia relativa all'esecuzione di un contratto di licenza di marchio; secondo l'Amministrazione finanziaria, almeno per la parte prevalente dell'importo pattuito, l'operazione sarebbe stata priva di giustificazione economica e il costo quindi fittizio. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo effettive le poste dichiarate. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi; dal testo, però, emerge che una società ha aderito alla definizione agevolata delle liti fiscali per l'annualità 2008, con conseguente richiesta di estinzione parziale del giudizio, mentre per l'altra società il ricorso è risultato tardivo perché notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., dopo un primo tentativo di notifica presso un domicilio eletto errato e un secondo invio all'indirizzo corretto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società che aveva definito la lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nei confronti dell'altra società ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per tardività della notifica, poiché la sentenza d'appello non era stata notificata e il ricorso era stato spedito oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. Le spese relative a quest'ultima posizione sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
la definizione agevolata della lite determina la cessazione della materia del contendere per il periodo d'imposta interessato, con estinzione del giudizio nei confronti della parte che vi aderisce e versa gli importi dovuti
art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in presenza di definizione della controversia, il giudizio tributario va dichiarato estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate nel caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
in mancanza di notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale; il suo superamento comporta l'inammissibilità
norma richiamata quanto al deposito di memoria nella fase camerale
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite fiscale per una determinata annualità comporta l'estinzione del giudizio limitatamente alla pretesa relativa a quel periodo d'imposta, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Nel processo civile e tributario, quando la sentenza impugnata non è stata notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito e il superamento del termine semestrale rende il ricorso inammissibile.
- La notifica del ricorso eseguita presso un domicilio eletto non corretto non evita la tardività se il successivo tentativo utile interviene oltre il termine di legge.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; in caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza.
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