Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico. La società proprietaria dell'impianto aveva presentato, tramite procedura DOCFA, una nuova rendita catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, escludendo dal computo il palo/torre di sostegno dell'aerogeneratore, ritenuto non rilevante fiscalmente. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta attribuendone una maggiore. La contribuente aveva impugnato l'avviso deducendo sia il difetto di motivazione sia l'erronea interpretazione della norma del 2015. In appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo la torre una costruzione stabilmente infissa al suolo e quindi computabile nella rendita. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, sostenendo che la CTR avesse erroneamente incluso la torre eolica nella stima catastale nonostante la novella escluda dalla rendita i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato un criterio meramente strutturale, valorizzando solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo della torre, senza verificare in concreto se essa fosse una componente essenziale e funzionalmente attiva dell'impianto oppure un mero supporto statico. Secondo la Corte, ai fini dell'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015, è decisiva la funzionalità al processo produttivo, non la sola infissione al suolo; pertanto, occorre un accertamento in fatto sulla partecipazione della torre alla funzionalità produttiva dell'impianto eolico.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione dalla stima diretta dipende dalla funzionalità allo specifico processo produttivo, non dalla sola natura strutturale o dall'infissione al suolo del bene.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
È richiamato come precedente disciplina di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale.
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
È menzionato come conferma del precedente orientamento sugli impianti funzionali al processo produttivo mediante rinvio alle istruzioni tecniche dell'Agenzia del territorio.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili speciali e particolari, il criterio decisivo per includere o escludere una componente dalla stima diretta è la sua funzionalità rispetto allo specifico processo produttivo, non la mera stabilità materiale o l'ancoraggio al suolo.
- Anche un elemento strutturalmente connesso alla costruzione può essere escluso dalla rendita catastale se svolge funzione di macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo.
- Quando si contesta la computabilità catastale di una componente di un impianto produttivo, il giudice di merito deve compiere un accertamento in concreto sulla sua effettiva partecipazione alla funzione produttiva, non potendo limitarsi a qualificazioni astratte basate su solidità, stabilità o consistenza volumetrica.
- La disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 mira a sottrarre dal carico impositivo le componenti impiantistiche che non apportano un'autonoma utilità reddituale al fabbricato fuori dallo specifico processo produttivo in cui sono inserite.
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