Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, sostenendo di averne avuto conoscenza solo l'11.11.2008, quando l'atto le sarebbe stato consegnato in occasione dell'esame di un'istanza di accertamento con adesione riferita a un diverso avviso per l'anno 2003. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione, e la CTR aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, assumendo che, essendo l'atto stato materialmente consegnato solo l'11.11.2008, il ricorso del 30.12.2008 non fosse tardivo. La Corte ha però rilevato che la CTR aveva accertato in fatto una notificazione dell'avviso in data 20.8.2008, e che tale accertamento non era stato adeguatamente censurato né supportato dalla ricorrente con la produzione o trascrizione della notifica; inoltre non risultava dimostrata l'istanza di adesione idonea a neutralizzare la tardività, né la sua data di presentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla tardività dell'impugnazione, perché l'accertamento in fatto della CTR sulla notifica del 20.8.2008 non era stato efficacemente contrastato e la dedotta consegna successiva dell'atto non escludeva, di per sé, una precedente notificazione. Ha inoltre osservato che la contribuente non aveva fornito prova documentale dell'istanza di adesione invocata per superare l'eccezione di tardività. Conseguentemente, ha confermato la soccombenza della ricorrente e l'obbligo di pagamento delle spese processuali, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo decorre dalla notificazione dell'atto; la contestazione della tardività richiede di scalfire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di notifica.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge non è idonea a sovvertire un accertamento di fatto sulla notificazione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Per contestare efficacemente l'accertamento di fatto della CTR occorre dedurre il vizio motivazionale nei limiti consentiti, non potendo la parte limitarsi a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tempestività del ricorso va valutata con riferimento alla notificazione dell'atto impugnato; la mera allegazione di una successiva consegna materiale non basta a dimostrare la tempestività se il giudice di merito ha accertato una precedente notifica.
- Chi contesta in cassazione la declaratoria di tardività dell'impugnazione deve aggredire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e fornire, nei limiti del principio di autosufficienza, gli elementi necessari a dimostrare l'errore denunciato.
- L'istanza di accertamento con adesione può essere invocata per incidere sul decorso dei termini di impugnazione solo se risulta provata in modo specifico, sia quanto alla sua presentazione sia quanto alla sua idoneità a neutralizzare la tardività.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione un accertamento fattuale sulla data di notificazione, che resta censurabile nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame nei casi consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37917/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →