Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un impianto eolico aveva presentato, tramite DOCFA, una nuova proposta di rendita catastale per un immobile censito in catasto fabbricati, escludendo dalla stima il palo/torre di sostegno dell’aerogeneratore, ritenuto non rilevante fiscalmente alla luce dell’art. 1, commi 21-24, della legge n. 208 del 2015. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita proposta, attribuendone una maggiore. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che la torre, per solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo, dovesse essere trattata come costruzione incidente sulla rendita. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 21-24, l. n. 208/2015, sostenendo che la torre è componente essenziale dell’impianto eolico e quindi esclusa dalla stima catastale perché funzionale allo specifico processo produttivo; 2) violazione della medesima norma per avere la CTR fondato la decisione su una circolare amministrativa del 2012, trascurando la disciplina sopravvenuta del 2015.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero compiuto un accertamento in concreto sulla funzione della torre nell’impianto, limitandosi a valorizzarne le caratteristiche strutturali. Secondo la Corte, ai fini della rendita catastale non rileva solo la stabilità al suolo, ma la funzionalità al processo produttivo: pertanto la torre può essere esclusa dalla stima se, in concreto, svolge funzione essenziale e attiva nell’aerogeneratore, e non mero supporto statico.
Norme richiamate
art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La norma, applicabile ratione temporis, va letta nel senso che ciò che rileva è la funzione rispetto al processo produttivo: restano esclusi dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi o infissi al suolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv. in L. n. 88/2005
Richiamato come precedente disciplina di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
Richiamato come norma che aveva fatto riferimento alle istruzioni della circolare n. 6/2012 dell’Agenzia del territorio per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale e particolare.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la verifica decisiva non è la mera stabilità fisica del bene al suolo, ma la sua funzione: sono esclusi dalla stima i componenti che, pur integrati o connessi strutturalmente all’immobile, siano funzionali al processo produttivo.
- Nella valutazione catastale degli impianti industriali occorre distinguere tra elementi che caratterizzano il fabbricato e elementi che caratterizzano il processo produttivo; solo i primi concorrono alla rendita, mentre i secondi restano esclusi.
- Il giudice di merito, in controversie sulla rendita catastale di impianti produttivi, deve compiere un accertamento in concreto sulla funzionalità del singolo componente, non potendo limitarsi a qualificazioni astratte basate su solidità, stabilità o ancoraggio al suolo.
- Una circolare amministrativa non può prevalere sul criterio legale sopravvenuto quando la norma abbia modificato il perimetro dei beni imponibili ai fini catastali.
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