Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente inserito nella c.d. Lista Falciani come presunto detentore di capitali all'estero presso HSBC di Ginevra. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando le imposte e le sanzioni sul maggior reddito imponibile. La Commissione tributaria regionale, in appello del contribuente, ha ritenuto assorbita la questione di merito dalla preliminare censura sulla irretroattività dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2009 e ha annullato l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Amministrazione ha depositato istanza di estinzione, dando atto che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva effettuato il pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio di legittimità restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo, considerata la natura condonistica della definizione e la qualità di amministrazione pubblica del ricorrente difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La CTR aveva ritenuto la norma non retroattiva, ma la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito perché il giudizio è stato estinto per definizione agevolata.
La presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento di quanto dovuto determinano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia provata la presentazione della domanda e l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per definizione condonistica, il giudice di legittimità non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto da un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e il giudizio si estingue per definizione agevolata della controversia, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le spese del giudizio seguono la regola dell'anticipazione quando la causa si estingue per cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dal giudice nel caso concreto.
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