Cassazione Civile, Ordinanza n. 14786/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2013, con accessori, emesso a seguito dell'erronea imputazione del versamento alla Provincia di Roma anziché alle Province di Trieste e Aosta, che sarebbero state quelle competenti in ragione dell'iscrizione al PRA dei veicoli assicurati. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che il versamento effettuato alla Provincia non competente potesse essere riversato a quella competente. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 2, del D.L. n. 16/2012 e 17, comma 4, del D.Lgs. n. 68/2011, sostenendo che l'imposta in questione, pur qualificata come tributo proprio derivato delle Province, conserva natura erariale e che la gestione di liquidazione, accertamento, riscossione e rimborso spetta alle Province; da ciò l'amministrazione faceva discendere la legittimità della pretesa di un ulteriore pagamento in caso di errata destinazione del versamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'imposta resta un tributo erariale, mentre la devoluzione del gettito alle Province non sposta automaticamente su di esse la competenza gestionale. In difetto di una specifica convenzione con la Provincia interessata, la gestione dell'imposta, inclusi liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi, resta all'Agenzia delle Entrate; l'erroneo versamento a una Provincia incompetente non giustifica una duplicazione del prelievo, poiché la corretta allocazione può essere realizzata mediante riversamento dell'importo alla Provincia competente. Ha inoltre compensato le spese per la novità e peculiarità della questione, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato alle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 1-bis L. 29 ottobre 1961, n. 1216
istituisce l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
art. 9 L. 29 ottobre 1961, n. 1216
disciplina denuncia, versamenti e liquidazione definitiva dell'imposta da parte dell'ufficio competente, oggi l'Agenzia delle Entrate.
art. 60, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
prevede la devoluzione alle Province del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto.
art. 5 D.M. 14 dicembre 1998, n. 457
limita l'applicazione del regolamento alle Province delle Regioni a statuto ordinario, mantenendo ferme le disposizioni per le autonomie speciali fino alla loro attuazione.
art. 17, commi 1, 4 e 5, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
qualifica l'imposta come tributo proprio derivato delle Province e attribuisce all'Agenzia delle Entrate, in assenza di convenzione, le funzioni di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso; la convenzione è lo strumento per il trasferimento delle funzioni.
art. 28, comma 11-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
abroga il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011, contribuendo all'applicazione nazionale della devoluzione del gettito alle Province.
art. 4, comma 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16
richiama l'art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011 per estenderne l'applicazione alle Regioni a statuto speciale.
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiama i canoni di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente.
art. 12 L. 5 maggio 2009, n. 42
è citato per distinguere i tributi propri in senso stretto da quelli propri derivati.
art. 1, comma 772, L. 27 dicembre 2013, n. 147
esprime, per l'IMU, il principio del riversamento al Comune competente delle somme versate per errore a un Comune diverso.
art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16
estende a tutti i tributi locali le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili previste per l'IMU.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
norma processuale richiamata per la camera di consiglio da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
proroga la disciplina della trattazione da remoto richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto, pur potendo essere qualificata come tributo proprio derivato a favore delle Province, mantiene natura di tributo erariale se istituita e disciplinata dalla legge statale.
- La devoluzione del gettito a un ente territoriale non comporta, di per sé, il trasferimento automatico della piena competenza gestionale sul tributo, quando la legge riservi tali funzioni a un diverso soggetto o le subordini a una specifica convenzione.
- In assenza di convenzione con la Provincia interessata, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso restano attribuite all'Agenzia delle Entrate.
- L'erroneo versamento del tributo a una Provincia incompetente non legittima una duplicazione del prelievo nei confronti del contribuente, se la somma può essere riversata all'ente competente.
- Nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente deve privilegiarsi una soluzione conforme a collaborazione e buona fede, evitando che un mero errore di imputazione del versamento produca effetti sanzionatori equivalenti a un omesso pagamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14684/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14685/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14686/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14687/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14692/2022 del 10/05/2022
- ordinanza_civile · 10 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2022 del 10/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →